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Adempimenti per esportazione merce

Per l'esportazione di merci in un paese che non fa parte dell'Unione europea in termini di abitudini, la legislazione comunitaria in vigore non prevede per le operazioni di esportazione verso i paesi terzi il pagamento dei dazi e diritti doganali. Naturalmente, nel paese di destinazione al momento dell'importazione, si applicano le norme in esso.

Per quanto riguarda le formalità doganali di esportazione, si sottolinea la necessità di vincolare le merci fuori dal territorio doganale della Comunità al sistema specifico presentando la dichiarazione di esportazione, accompagnati da documenti commerciali e le licenze, autorizzazioni o qualifiche se necessario per ottenere l'esportazione di questo tipo di merce.


Detto questo, si deve rilevare, con effetto a decorrere dal 1 ° luglio 2007, è stata applicata ai casi previsti dalla normativa comunitaria, il sistema comunitario di controllo delle esportazioni automatizzato (ECS). Questo sistema richiede che l'operatore presenta la dichiarazione in dogana all'ufficio doganale di esportazione, il quale, al momento del ricevimento della dichiarazione e lo svincolo delle merci, consegna al dichiarante il Documento di accompagnamento delle esportazioni (EAD), un documento destinato a coprire la merce al ufficio doganale di uscita.

Dal 1 ° luglio 2009, la seconda fase è stata applicata ECS, che richiede l'invio di dichiarazione doganale elettronica e l'obbligo di indicare i dati necessari per la sicurezza. A questo proposito si fa riferimento alla nota n. 88970 del 30.06.2009 e successive interpretazioni, che è anche disponibile sul sito web dell'Agenzia.

Nel diritto tributario, l'operazione è una "vendita per l'esportazione" e non è imponibile ai fini IVA. Per tutte le informazioni di carattere operativo, è necessario contattare l'ufficio doganale locale.