TAN e TAEG
Nella pubblicità dei contratti di credito al consumo, nei documenti informativi messi a disposizione dei consumatori prima della conclusione del contratto (documentazione precontrattuale) e nei contratti di credito al consumo, sono indicati due tassi, il TAN e il TAEG.
Il primo esprime - in termini percentuali rispetto al capitale erogato - il tasso annuo di interesse praticato per il contratto di credito al consumo pubblicizzato, offerto o concluso con il consumatore.
Il secondo esprime - in termini percentuali rispetto al capitale erogato - il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore, includendo oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse che il consumatore dovrebbe corrispondere alle banche e agli intermediari finanziari ove decidesse di concludere il contratto; il TAEG è quindi superiore al TAN. Il TAEG ha la funzione di agevolare il paragone fra le proposte di credito al consumo disponibili sul mercato.
In particolare, sono inclusi nel calcolo del TAEG i seguenti oneri: a) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito; b) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore; c) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore e dirette ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore; d) il costo dell’attività di mediazione svolta da terzi, ove necessaria per l’ottenimento del credito; f) le altre spese del contratto ad eccezione di quelle escluse dal calcolo del TAEG.
Talune spese che il consumatore deve sostenere per ottenere il finanziamento non sono tuttavia incluse nel calcolo del TAEG, ad esempio: a) le somme dovute per inadempimento di obblighi contrattuali da parte del consumatore, inclusi gli interessi di mora; b) le spese per le assicurazioni e le garanzie diverse da quelle incluse nel calcolo del TAEG; c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta dei conti, destinati a ricevere gli importi dovuti dal consumatore (purché il consumatore possa scegliere il conto sul quale fare confluire il finanziamento e si tratti di spese non particolarmente elevate). Di tali spese è comunque data evidenza nella documentazione fornita al consumatore prima della conclusione del contratto (documentazione precontrattuale) e nel contratto.