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Accordi di Basilea

Il presente rapporto tratta del ruolo dell’informazione ai fini di un’efficace disciplina di mercato e di un’efficace vigilanza bancaria. Esso fornisce un quadro di riferimento sia alle autorità di vigilanza e alle altre autorità normative impegnate nella definizione e nel miglioramento della regolamentazione in materia di informativa al pubblico e di segnalazione di vigilanza, sia agli operatori bancari in ordine alle informazioni fondamentali che essi dovrebbero rendere disponibili al pubblico.

La pubblicazione di questo documento si fonda sul riconoscimento che nei mercati sono presenti meccanismi di disciplina in grado di rafforzare l’azione delle autorità di vigilanza, premiando le istituzioni bancarie che gestiscono il rischio in modo efficace e penalizzando quelle in cui la gestione del rischio è inadeguata o imprudente. La disciplina di mercato, tuttavia, può esplicarsi soltanto se gli operatori economici dispongono di informazioni tempestive e affidabili, che consentano loro di valutare le attività svolte da una banca e i rischi che esse comportano. Una migliore trasparenza informativa accresce la capacità degli operatori economici di incoraggiare una corretta prassi bancaria.


L’interazione complementare fra vigilanza prudenziale e disciplina di mercato è di importanza cruciale nel promuovere la stabilità a lungo termine sia delle singole istituzioni sia dei sistemi bancari. L’efficacia di tale interazione dipende molto dalla significatività delle informazioni pubblicate. Il presente documento raccomanda che le autorità di vigilanza si adoperino in particolare per promuovere un’informativa al pubblico di elevata qualità a un costo ragionevole. Un’area in cui le autorità di vigilanza possono assumere un efficace ruolo attivo, sia autonomamente sia di concerto con altri organismi contabili, è quella del miglioramento della comparabilità dei dati, promuovendo l’impiego nell’informativa al pubblico di definizioni e classificazioni usate a fini di vigilanza. Le autorità di vigilanza sono altresì incoraggiate a promuovere meccanismi diretti ad assicurare l’osservanza delle norme sull’informativa e a perfezionare i requisiti che garantiscono l’attendibilità delle informazioni.

Il documento raccomanda che ogni banca, negli schemi di bilancio e negli altri documenti pubblicati, fornisca informazioni aggiornate atte a facilitare il giudizio degli operatori economici sulla situazione dell’istituto. Esso individua le seguenti sei aree segnaletiche, per ciascuna delle quali dovranno essere fornite informazioni chiare e adeguatamente analitiche, affinché sia conseguito un soddisfacente livello di trasparenza:

• redditività;
• situazione finanziaria (patrimonio, solvibilità e liquidità);
• strategie e procedure di gestione del rischio;
• esposizione al rischio (rischio di credito, di mercato, di liquidità, operativo, legale e di altra natura);
• politiche contabili;
• principali informazioni su posizione di mercato e struttura organizzativa.


Negli ultimi anni l’obiettivo di assicurare la trasparenza è divenuto più impegnativo, poiché l’attività delle banche si è fatta vieppiù complessa e dinamica. Accanto all’attività bancaria tradizionale, molte istituzioni hanno sviluppato un’operatività internazionale su vasta scala, nonché una significativa partecipazione al mercato mobiliare e/o assicurativo. Le loro linee di prodotti si evolvono con rapidità e comprendono operazioni altamente sofisticate, poste in essere attraverso strutture legali e funzionali complesse. Tali banche pongono un’ardua sfida agli operatori di mercato e agli organi di vigilanza chiamati a valutare in modo continuo l’attività e i profili di rischio delle istituzioni. Allorché l’obiettivo della trasparenza è divenuto più impegnativo, sono aumentati per le autorità di vigilanza i vantaggi potenziali dell’informativa al pubblico, in quanto, con l’ampliarsi della sfera operativa delle banche, ha assunto maggiore rilievo l’apporto che può fornire la disciplina di mercato come complemento della vigilanza. Inviti a migliorare la trasparenza sono stati rivolti dai Capi di Stato e di Governo e dai Ministri finanziari del G-7, da autorità di vigilanza e da organismi di mercato, specie a seguito di turbolenze finanziarie e con riguardo alle economie emergenti.

La pubblicazione di questo documento si iscrive nel quadro dell’azione che da lungo tempo il Comitato di Basilea conduce per promuovere l’efficacia della vigilanza bancaria e la sicurezza e solidità dei sistemi bancari. Nei Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria il Comitato definisce i requisiti minimi che deve soddisfare un sistema di vigilanza bancaria e descrive le misure necessarie per promuovere la stabilità nei mercati finanziari. Il presente documento elabora ulteriormente alcuni dei Principi fondamentali, secondo i quali le autorità di vigilanza devono:

• avere la possibilità di acquisire, esaminare e analizzare le segnalazioni di vigilanza e statistiche delle banche su base sia individuale che consolidata (Principio 18);

poter accertare che ciascuna banca tiene un’adeguata registrazione delle proprie operazioni, eseguita secondo principi e pratiche contabili coerenti e tali da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della sua situazione economico-patrimoniale (Principio 21, 1a proposizione);

• poter accertare che la banca pubblica periodicamente schemi di bilancio che rispecchiano fedelmente questa situazione (Principio 21, 2a proposizione).

L’interesse delle autorità di vigilanza alla trasparenza informativa dell’attività bancaria si basa sul riconoscimento che il mercato possiede meccanismi di disciplina che, date talune condizioni, sono in grado di rafforzare l’azione di vigilanza, premiando le istituzioni che gestiscono il rischio in modo efficace e penalizzando quelle in cui la gestione del rischio è carente o inefficace. La disciplina di mercato può tuttavia esplicarsi soltanto se gli operatori economici hanno accesso a informazioni aggiornate e affidabili che consentano loro di valutare le attività svolte da una banca e i rischi che esse comportano. Il ruolo dell’informativa al pubblico nel promuovere la sicurezza e solidità dei sistemi bancari è trattato nella Sezione II del presente documento, mentre la Sezione III si sofferma sul ruolo delle autorità di vigilanza nel migliorare la trasparenza.

Le autorità di vigilanza necessitano inoltre di informazioni sulle banche per i loro propri fini. Un’efficace vigilanza bancaria presuppone l’acquisizione e l’analisi di dati per valutare la situazione delle singole istituzioni e del sistema bancario nel suo insieme. Le autorità devono poter ottenere informazioni che consentano loro di accertare potenziali problemi in via preventiva e di individuare tendenze a livello non soltanto di specifiche istituzioni, ma anche di sistema bancario. Le informazioni necessarie ai fini di vigilanza sono trattate nella Sezione IV.

In questo documento la trasparenza viene definita come pubblicazione di informazioni affidabili e aggiornate che permettano ai loro fruitori di compiere una valutazione accurata della situazione economico-patrimoniale, dell’operatività, del profilo di rischio e delle procedure di gestione del rischio di una banca. Da tale definizione discende che, di per sé, la pubblicazione di informazioni non è sufficiente ad assicurare la trasparenza. Affinché vi sia effettiva trasparenza occorre che la banca pubblichi informazioni qualitative e quantitative affidabili, significative e tempestive, così da consentire agli utilizzatori di effettuare una corretta valutazione dell’operatività e del profilo di rischio dell’istituzione. È inoltre essenziale che le informazioni pubblicate si basino su sani principi di misurazione e che questi principi siano applicati correttamente. Nella Sezione V vengono analizzate le caratteristiche qualitative delle informazioni che contribuiscono alla trasparenza. Nella Sezione VI sono formulate raccomandazioni specifiche per migliorare la trasparenza informativa dell’attività bancaria.

Il presente documento fornisce criteri guida che dovrebbero essere di ausilio sia alle autorità di vigilanza bancaria, ai legislatori e agli altri organismi contabili nella definizione e nel miglioramento del quadro regolamentare in materia di informativa al pubblico e di segnalazioni di vigilanza, sia agli operatori bancari in ordine alle informazioni fondamentali che essi dovrebbero rendere note al pubblico. Esso fornisce altresì uno schema generale in base al quale le autorità di vigilanza possono vagliare i requisiti e le pratiche vigenti nelle rispettive giurisdizioni in materia di informativa al pubblico e di segnalazioni di vigilanza, ad esempio in sede di applicazione dei Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria.

Il Comitato di Basilea considera la trasparenza come un elemento essenziale di un sistema bancario vigilato efficacemente, sicuro e solido. Esso riconosce che requisiti minimi e linee guida per l’informativa al pubblico non assicurano necessariamente all’esterno un sufficiente livello di trasparenza per la totalità delle istituzioni. Pertanto, le banche sono incoraggiate ad andare al di là delle direttive enunciate in questo documento, per far sì che agli operatori siano fornite informazioni adeguate e significative, tenuto conto degli sviluppi di mercato e della complessità delle proprie operazioni.

Scarica il documento ufficiale di Basilea 1998