Altri casi di deducibilità veicoli aziendali
Autoveicoli destinati al trasporto promiscuo.
I costi dei veicoli immatricolati come autoveicoli per trasporto promiscuo, quindi omologati prima
del 1° ottobre 1998, sono integralmente deducibili secondo il principio generale dell’inerenza.
Indipendentemente dall’immatricolazione si considerano autoveicoli per trasporto promiscuo
quelli “effettivamente e oggettivamente destinati al trasporto promiscuo di persone
e di cose"
Tale condizione è soddisfatta nei seguenti casi:
- veicoli con pianale di carico esterno;
- veicoli sprovvisti di sedili posteriori idonei al trasporto di persone;
- veicoli con area per il trasporto di cose = all' area per trasporto di persone
In mancanza di questi requisiti i costi degli autoveicoli per il trasporto promiscuo sono deducibili,
se inerenti, secondo i criteri di deducibilità parziale, quindi nel limite del 50% e per un importo massimo di 18.075,99 euro.
I veicoli omologati a partire dal 1° ottobre 1998, anche se destinati al trasporto di cose e persone,
non vengono più classificati come “autoveicoli per trasporto promiscuo”. Infatti, i modelli
conformi alla direttiva europea 98/14 riportano la classificazione fissa di “autovettura per trasporto
di persone”; può essere inoltre indicata la vecchia classificazione “ad uso promiscuo” (AF)
ora sostituita dalla denominazione “veicoli multiuso”, ma tale locuzione riguarda unicamente il
codice della carrozzeria (ad esempio: berlina - AA, familiare - AC, Coupè - AD) e non la destinazione
d’uso del veicolo.
Le spese e i componenti negativi relativi a questi veicoli sono deducibili secondo i principi generali
precedentemente esposti per le autovetture: deduzione integrale se beni strumentali, deducibilità
limitata negli altri casi.
Autocarri
Sono definiti dall’art. 54, comma 1, lettera d) del Codice della strada come “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”. I costi di tali veicoli sono integralmente deducibili in presenza di due presupposti:
- Strumentalità del veicolo;
- Utilizzo del veicolo nell’ambito di attività lavorative che richiedano effettivamente l’uso di veicoli destinati al trasporto di cose e di persone addette all’uso o al trasporto delle stesse.
Autoveicoli ad uso speciale
Sono integralmente deducibili i costi relativi ad alcuni veicoli che per le caratteristiche tecniche
e per l’utilizzo che ne viene fatto da parte dell’imprenditore o del professionista, vengono definiti
“autoveicoli ad uso speciale”.
L’articolo 54, comma 1, lettera g) del Codice della strada, definisce autoveicoli ad uso speciale i
veicoli muniti permanentemente di particolari attrezzature, destinati prevalentemente al trasporto
proprio.
Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo
delle attrezzature e il trasporto di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature
stesse.
L’art. 203 del regolamento di attuazione del Codice della strada elenca, in relazione alle particolari
attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autovetture da immatricolare ad uso speciale (autospazzaneve,
autopompe, autoveicoli per il soccorso stradale, autoambulanze, autofunebri, autoveicoli
adibiti a spettacoli viaggianti, autoveicoli ad uso ufficio, autoveicoli per uso officina,
autoveicoli per uso negozio, ecc.).