Amministrazioneaziendale.com

Altri casi di deducibilità veicoli aziendali

Autoveicoli destinati al trasporto promiscuo. I costi dei veicoli immatricolati come autoveicoli per trasporto promiscuo, quindi omologati prima del 1° ottobre 1998, sono integralmente deducibili secondo il principio generale dell’inerenza.

Indipendentemente dall’immatricolazione si considerano autoveicoli per trasporto promiscuo quelli “effettivamente e oggettivamente destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose"

Tale condizione è soddisfatta nei seguenti casi:

  • veicoli con pianale di carico esterno;
  • veicoli sprovvisti di sedili posteriori idonei al trasporto di persone;
  • veicoli con area per il trasporto di cose = all' area per trasporto di persone

In mancanza di questi requisiti i costi degli autoveicoli per il trasporto promiscuo sono deducibili, se inerenti, secondo i criteri di deducibilità parziale, quindi nel limite del 50% e per un importo massimo di 18.075,99 euro.


I veicoli omologati a partire dal 1° ottobre 1998, anche se destinati al trasporto di cose e persone, non vengono più classificati come “autoveicoli per trasporto promiscuo”. Infatti, i modelli conformi alla direttiva europea 98/14 riportano la classificazione fissa di “autovettura per trasporto di persone”; può essere inoltre indicata la vecchia classificazione “ad uso promiscuo” (AF) ora sostituita dalla denominazione “veicoli multiuso”, ma tale locuzione riguarda unicamente il codice della carrozzeria (ad esempio: berlina - AA, familiare - AC, Coupè - AD) e non la destinazione d’uso del veicolo.

Le spese e i componenti negativi relativi a questi veicoli sono deducibili secondo i principi generali precedentemente esposti per le autovetture: deduzione integrale se beni strumentali, deducibilità limitata negli altri casi.




Autocarri

Sono definiti dall’art. 54, comma 1, lettera d) del Codice della strada come “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”. I costi di tali veicoli sono integralmente deducibili in presenza di due presupposti:

  • Strumentalità del veicolo;

  • Utilizzo del veicolo nell’ambito di attività lavorative che richiedano effettivamente l’uso di veicoli destinati al trasporto di cose e di persone addette all’uso o al trasporto delle stesse.



Autoveicoli ad uso speciale

Sono integralmente deducibili i costi relativi ad alcuni veicoli che per le caratteristiche tecniche e per l’utilizzo che ne viene fatto da parte dell’imprenditore o del professionista, vengono definiti “autoveicoli ad uso speciale”.

L’articolo 54, comma 1, lettera g) del Codice della strada, definisce autoveicoli ad uso speciale i veicoli muniti permanentemente di particolari attrezzature, destinati prevalentemente al trasporto proprio.

Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature e il trasporto di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse.

L’art. 203 del regolamento di attuazione del Codice della strada elenca, in relazione alle particolari attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autovetture da immatricolare ad uso speciale (autospazzaneve, autopompe, autoveicoli per il soccorso stradale, autoambulanze, autofunebri, autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti, autoveicoli ad uso ufficio, autoveicoli per uso officina, autoveicoli per uso negozio, ecc.).