Amministrazione controllata
L’amministrazione controllata, ora abrogata, è stato uno strumento che poteva venir concesso all’imprenditore in difficoltà temporanea ad adempiere alle obbligazioni contratte ma non in stato di insolvenza, al fine di prevenire proprio lo stato d’insolvenza e, il conseguente fallimento, sulla base di possibilità concrete di risanare l’impresa.
In questo modo, quindi, per un periodo massimo di 2 anni, veniva concessa all’imprenditore una dilazione per l’estinzione dei debiti contratti, concedendo allo stesso di proseguire l’attività aziendale sotto il controllo di un commissario e la direzione del giudice.
Differentemente dalle altre procedure, come ad esempio il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, messe in atto per giungere alla liquidazione dei beni del complesso aziendale per soddisfare i creditori, l’amministrazione controllata aveva come scopo quello di salvaguardare l’attività aziendale favorendone il risanamento e consentendo all’imprenditore di soddisfare le obbligazioni contratte.
Tale procedura è stata abrogata dalla riforma del diritto fallimentare di cui al D.Lgs. n. 5/2006 a d