Assegni periodici corrisposti al coniuge
In presenza di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili di un matrimonio, il Tribunale può stabilire in capo ad uno dei coniugi, in base alla situazione economica degli stessi, l’obbligo di provvedere al mantenimento dell’altro mediante la corresponsione di assegni periodici di ammontare determinato.
Gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, rappresentano un onere deducibile, nella misura fissata dal provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Va sottolineata la necessità che l’obbligo di corresponsione degli assegni sia disposto dal giudice, con la conseguenza che non sono deducibili gli assegni versati volontariamente (ad esempio, nell’ipotesi di separazione di fatto) ovvero gli importi versati in misura eccedente l’ammontare fissato dall’autorità giudiziaria.
All'interno della dichiarazione dei redditi è necessario indicare:
– il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. Si precisa che in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione;
– l’importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Non si possono dedurre e, quindi, non si devono indicare gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli. È importante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota dell’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.