L'assegno bancario
L'assegno bancario è un ordine di pagamento scritto con il quale il cliente chiede alla propria banca di versare una somma a un'altra persona (beneficiario). E' consigliabile indicare sempre il nome del beneficiario.
Prima di poter emettere un assegno il cliente deve:
- Aprire un conto corrente presso una banca;
- Sottoscrivere la "convenzione di assegno", con la quale il cliente può emettere assegni;
- Depositare presso la banca la propria firma che servirà, durante il rapporto, alla banca stessa per controllare l'autenticità della firma sugli assegni;
- la presenza di denaro sufficiente sul conto corrente al momento della riscossione dell'assegno da parte del beneficiario.
Dopo aver fatto queste cose, il cliente può ottenere il libretto degli assegni, che contiene di solito 10 o 20 assegni. Questi sono già impostati secondo una forma predefinita (modulo di assegno), composta da due parti: "madre" ossia un talloncino unito al libretto sul quale sono annotati dati sul suo utilizzo; "figlia", che costituisce il vero e proprio assegno. È consigliabile registrare accuratamente i dati relativi al pagamento effettuato con l'assegno e custodire le "madri" per controllare gli estratti conto.
L'emissione di assegni senza avere somme sufficienti sul proprio conto costituisce un illecito amministrativo punito con sanzioni pecuniarie e con il divieto di almeno sei mesi di emettere nuovi assegni di qualsiasi altra banca.
Caratteristiche dell'assegno bancario
L'assegno è uno strumento di pagamento sostitutivo del denaro contante perchè:
- è pagabile "a vista", può cioè essere pagato dalla banca del cliente che ha emesso l'assegno al momento della presentazione del titolo;
- è un titolo di credito, ossia il beneficiario può trasferirlo ad altre persone. La circolazione dell'assegno deve rispettare certe formalità; in particolare deve avere la "girata" e cioè la firma apposta sul retro dell'assegno da parte del beneficiario e di eventuali altri giranti; se invece l'assegno è al portatore, la circolazione può avvenire mediante semplice consegna (è per questo che è sempre bene indicare il beneficiario).
L'assegno deve essere presentato per l'incasso entro un certo numero di giorni dalla data di emissione, otto giorni quando il comune di emissione è lo stesso di quello di pagamento (su piazza); quindici giorni se pagabile "fuori piazza" (in altro comune rispetto a quello di emissione).
Trascorsi gli 8 o i 15 giorni l'emittente può ordinare alla banca di non effettuare più il pagamento e viene meno la possibilità di attivare una serie di misure a protezione del beneficiario previste dalla legge in caso di mancato pagamento dell'assegno; la più importante è il "protesto", che consente di agire per via giudiziaria al fine di ottenere la somma dovuta.
Accorgimenti e rischi per chi emette l'assegno (traente)
- L'assegno deve essere compilato in ogni sua parte: data e luogo di emissione, importo, beneficiario, firma. Una volta compilato, l'assegno si considera emesso e può essere presentato dal beneficiario a uno sportello bancario per l'incasso.
- Gli assegni emessi all'ordine dello stesso emittente (ad esempio quelli che riportano le diciture "a me medesimo", "m.m.", " a me stesso", etc.) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca.
Se l'assegno è privo anche di una sola delle informazioni necessarie, la banca ha il diritto di rifiutarne il pagamento a chi lo presenta. La completa e corretta compilazione rappresenta una forma di tutela per il cliente che lo emette, soprattutto contro il rischio di alterazioni del suo contenuto.
Per limitare l'utilizzo di assegni a fini di riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite (c.d. "denaro sporco") con il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono stati introdotti requisiti più stringenti nell'uso degli assegni bancari, e in particolare di quelli al portatore, con riferimento alla clausola di non trasferibilità e all'importo. La clausola "non trasferibile" è obbligatoria dal 25 giugno del 2008 per trasferimenti pari o superiori a € 12.500,00.
Per questo motivo, gli assegni saranno emessi con l'indicazione prestampata della clausola "non trasferibile" salvo esplicita richiesta contraria del cliente. I blocchetti di assegni privi della clausola "non trasferibile" (che possono essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 12.500,00 si possono richiedere in banca pagando la somma di euro 1,50 per ciascun assegno circolare o modulo di assegno bancario in forma libera, a titolo di imposta di bollo. In caso di violazione, è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura percentuale rispetto all'importo dell'assegno.
• Data
L'assegno deve riportare la data in cui è stato effettivamente emesso con indicazione di giorno, mese e anno. L'informazione è rilevante perché dalla data indicata sull'assegno decorre il termine utile perché chi lo riceve possa incassare il pagamento. Inoltre, la data di emissione è un'informazione che la banca utilizza per registrare il pagamento sul conto corrente.
Rischio:
L'indicazione di una data successiva a quella effettiva (post-datazione) comporta rischi nel caso in cui chi emette l'assegno non disponga di danaro sufficiente al momento dell'emissione. La post-datazione, non consentita dalla legge, infatti non esclude che l'assegno venga comunque presentato per l'incasso; l'indisponibilità a pagare da parte di chi ha emesso l'assegno è sottoposta a sanzioni.
• Importo
L'importo va indicato due volte: una volta in cifre, l'altra in lettere; quest'ultimo valore prevale in caso di discordanza. L'importo comprende anche due decimali, da riportare dopo la virgola in quello in cifre (ad esempio, € 500,20), dopo una barra in quello in lettere, ma sempre in forma numerica (ad esempio, € Cinquecento/20). Inoltre è bene far precedere e seguire al valore indicato in numeri il simbolo #, in modo che nessuno possa modificarlo in seguito.
Rischio:
Per motivi di sicurezza, i decimali vanno sempre indicati sia dopo la virgola dell'importo in cifre, sia dopo la barra dell'importo in lettere anche se sono pari a zero. Si evita così il rischio che l'assegno, una volta emesso, possa subire variazioni nell'importo, con l'aggiunta di altre cifre che possono trasformare l'importo stesso, ad esempio, da centinaia in migliaia di euro.
• Beneficiario
L'indicazione del beneficiario consente a chi emette l'assegno di individuare con precisione la persona a favore della quale viene disposto l'ordine di pagamento. Se si vuole che il pagamento venga effettuato solo a favore del beneficiario indicato, l'emittente può apporre sull'assegno la clausola "non trasferibile", cosa che, come si è visto, è sempre preferibile fare ed è comunque obbligatorio fare per gli importi pari o superiori a € 12.500,00.
Rischio:
L'indicazione del beneficiario e la presenza della clausola di non trasferibilità, anche nei casi in cui non è obbligatoria, evitano che l'assegno circoli fra troppe persone e che comunque arrivi a persone non conosciute da chi l'ha emesso.
• Firma
L'assegno deve essere firmato da chi lo emette in quanto la firma (detta di traenza) vale come ordine - per la banca - di effettuare il pagamento. La firma - che deve essere uguale a quella depositata presso la banca - va nell'apposito spazio; è consigliabile non usare lo spazio sottostante in quanto eventuali scritte o segni in questa zona possono impedire la lavorazione elettronica dell'assegno.
Rischio:
La firma apposta manualmente, comprensiva di nome e cognome e uguale a quella depositata in banca, evita il rischio di perdite in caso di falsificazione della firma. Se non rilevabile dalla banca, la falsificazione della firma non consente a chi ha fatto l'assegno (traente) di recuperare eventuali pagamenti non effettivamente disposti.
• Inchiostro indelebile
È preferibile utilizzare penne con inchiostro indelebile per evitare alterazioni difficilmente riscontrabili dalla banca e determinare il pagamento di assegni non conformi alla volontà dell'emittente.
Accorgimenti e rischi per il beneficiario
Colui che riceve un assegno deve osservare una serie di cautele per ridurre il rischio di non ricevere le somme di denaro dovute. La banca può rifiutare il pagamento qualora l'assegno sia privo di alcune informazioni, oppure quando presenti alterazioni che ne rendono incerta la veridicità.
In particolare, il beneficiario deve controllare che l'assegno:
- sia compilato in tutte le sue parti: data e luogo di emissione, importo, firma;
- non rechi una data diversa da quella effettiva di emissione; la data successiva (assegno post-datato) può presupporre la mancanza di denaro sul conto corrente di chi l'ha emesso; l'indicazione di una data antecedente all'emissione (assegno retro-datato) riduce il termine utile per la presentazione all'incasso, la cui scadenza non permette di tutelarsi in caso di mancato pagamento dell'assegno;
- non presenti abrasioni, che potrebbero indicare tentativi di correzione o alterazione delle somme che intendeva pagare chi l'ha emesso (e quindi tentativi di falsificazione) ;
- non sia mancante dell'angolo destro dal momento che, una volta che l'assegno è incassato, è uso che la banca tagli tale angolo per evitare che assegni già pagati vengano di nuovo utilizzati;
- riporti la clausola "non trasferibile" e il nome del beneficiario qualora l'importo sia pari o superiore a € 12.500,00.
Nel caso in cui l'assegno arrivi ad una persona diversa dal beneficiario a seguito del trasferimento mediante "girata", occorre che la girata stessa non subordini il pagamento ad alcuna condizione e non si riferisca ad una parte dell'importo dell'assegno. In questo caso, l'assegno deve essere privo della clausola non trasferibile, altrimenti è pagabile solo al beneficiario e non anche ai successivi possessori.