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Associazioni No Profit

Le organizzazioni senza scopi di lucro sono organizzazioni nelle quali non esistono finalità di lucro, e non essendo pertanto destinate a realizzare profitti, vengono reinvestiti per intero gli utili a gli scopo organizzativo.

In italia negli ultimi tempi si usa molto l'espressione derivante dell'inglese "organizzazione non-profit", ed addirittura è stato adottato il terminei breve no-profit e non profit che sottintendono il termine organizzazione. A differenza dell'inglese, dello spagnolo e del francese , la lingua italiana non ha elaborato alcun acronimo.

- Inglese: Nonprofit organization (NPO) o più brevemente una not-for-profit
- Spagnolo: Organización sin ánimo de lucro (OSAL)
- Francese: Association à but non lucratif (BNL, acronimo riferito allo scopo).

Le associazioni sono un universo molto variegato e sono tante le leggi che le riguardano. Qui ne ricordiamo alcune, che stabiliscono norme generali. La prima è la legge 383 del 7 dicembre 2000, che definisce le caratteristiche delle Associazioni di Promozione Sociale, le cosiddette APS.


Questa legge “riconosce” formalmente l’associazionismo e stabilisce alcuni requisiti statutari fondamentali. Fra le norme più rilevanti vi troviamo la disciplina delle fonti di finanziamento, la possibilità per le APS di ricevere donazioni ed eredità, di essere proprietarie di beni, pur non avendo personalità giuridica; la capacità di “stare in giudizio”.

Per quanto riguarda gli obblighi verso terzi, ad esempio un debito contratto da un socio che agiva per conto dell’associazione, la legge 383 prevede che vi si faccia fronte con il fondo comune e, solo in seconda battuta, con il patrimonio personale di chi ha operato per conto dell’associazione. La legge garantisce alle APS agevolazioni amministrative e fiscali, facilitazioni nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni che riguardano la gestione di servizi in convenzione e la possibilità di avere sedi in uso a titolo gratuito e così via.

Istituisce anche Registri nazionali e locali delle Associazioni di Promozione Sociale e fissa i requisiti per esservi ammessi, stabilendo che i sodalizi locali che fanno parte di APS nazionali godono automaticamente dei medesimi benefici; infine, istituisce gli Osservatori Nazionale e Regionali dell’Associazionismo ed un Fondo nazionale per finanziare lo sviluppo di questi sodalizi.

Il Decreto legislativo 460 del 4 dicembre ’97 stabilisce un generale riordino fiscale del no profit e introduce regole e agevolazioni per gli enti senza scopo di lucro, suddivisi per tipologia. Per avere diritto alle agevolazioni fiscali ad esempio, le organizzazioni no-profit devono dotarsi di uno statuto, redatto nella forma di atto pubblico da un notaio, oppure di scrittura privata autenticata, oppure, ed è la forma più usata e meno costosa, registrato sempre come scrittura privata all’Ufficio del Registro/Atti Privati.

Lo statuto deve escludere assolutamente fini di lucro e prevedere che tutti i soci dell’Associazione abbiano i medesimi diritti e doveri e che tutti siano eleggibili alle cariche sociali, che si rediga un rendiconto economico finanziario annuale e che questo sia votato dall’Assemblea dei soci, che siano fissate le regole di ammissione e di esclusione da socio, nel caso di scioglimento il patrimonio del sodalizio sia destinato ad un ente con finalità analoghe o comunque a fini di pubblica utilitàche ed altro ancora.

Il decreto stabilisce inoltre quali attività si possano considerare “non commerciali” e quali invece siano comunque “commerciali”, entro quali limiti un’Associazione può svolgere attività commerciali senza che ciò la obblighi a tenere la contabilità e a pagare imposte come se fosse un’azienda profit. Questo decreto ha finito in realtà per dettare regole che vanno ben al di là dell’ambito fiscale e tributario.

Il decreto 460/97 inoltre introduce un particolare “modo di essere” di alcuni enti no-profit, che si definiscono “ONLUS”, cioè Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. Come ti abbiamo già detto le ONLUS possono essere associazioni, ma anche cooperative o fondazioni. In estrema sintesi il decreto prevede per questi enti ulteriori agevolazioni sul piano fiscale come premio alla scelta statutaria di dedicare la loro opera esclusivamente a persone particolarmente svantaggiate e bisognose di aiuto (ad esempio portatori di handicap, ex detenuti) con fini sociali, educativi, assistenziali, o per la ricerca, o per la tutela dell’ambiente o del patrimonio storico e culturale.

Per contro le ONLUS sono soggette a regole amministrative ed a controlli assai più severi delle associazioni, proprio per evitare che qualcuno possa “fare il furbo





Organizzazioni non profit

Rientrano nella categoria "non profit" quelle organizzazioni cui sia possibile applicare la disciplina delle ONLUS qui sopra descritta, ma anche quelle che, sia pure in progetto, potrebbero una volta a regime presentare caratteristiche simili.

Gli enti che formano l'universo del no profit si differenziano in sostanza nella struttura, distinguendosi per status giuridico e per tipologia. In particolare, la nostra legislazione ha disciplinato 5 differenti tipi di organizzazioni private che operano senza fini di lucro ma con finalità solidaristiche:

• Le organizzazioni non governative (leg. 49/1987),
• Le organizzazioni di volontariato (leg. 266/1991),
• Le cooperative sociali (leg. 381/1991),
• Le fondazioni ex bancarie (leg. 461/1998)
• Le associazioni di promozione sociale (leg. 383/2000)


Le principali categorie possono essere così suddivise:
• Organizzazioni di volontariato
• Associazioni di promozione sociale
• Cooperative sociali
• Fondazioni di diritto civile e di origine bancaria
• Organizzazioni non governative (ONG)
• Onlus i quali campi di intervento posso essere:

  1. Assistenza sociale e socio sanitaria
  2. Assistenza sanitaria
  3. Beneficenza
  4. Istruzione
  5. Formazione
  6. Tutela, promozione, valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico
  7. Tutela e valorizzazione dell'ambiente
  8. Promozione della cultura e dell'arte
  9. Tutela dei diritti civili
  10. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale

Impresa sociale che può operare nei seguenti ambiti di attività:

  1. Assistenza sociale
  2. Assistenza sanitaria e socio sanitaria
  3. Educazione
  4. Istruzione
  5. Tutela ambientale
  6. Tutela dei beni culturali
  7. Formazione universitaria
  8. Formazione extrascolastica
  9. Turismo sociale