Atto costitutivo associazioni non riconosciute
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento.
L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative all’estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall’autorità governativa.
Bozze atto costitutivo, statuto e convocazione assemblea
Bozza Atto Costitutivo associazione non riconosciuta
Bozza Statuto Associazione non riconosciuta
Bozza Verbale di convocazione assemblea