Avviso bonario
Gli avvisi bonari e le comunicazioni derivanti dai controlli automatici e dai controlli formali delle dichiarazioni, informano il contribuente degli eventuali errori riscontrati, offrendogli la possibilità di sanare le irregolarità evidenziate con il pagamento di una sanzione ridotta.
L’avviso bonario riguarda l’esito della liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate e dalle dichiarazioni Iva presentate. È emesso dal concessionario per la riscossione in base ad importi iscritti a ruolo e resi esecutivi dagli uffici finanziari.
Le comunicazioni riguardano l’esito del controllo automatico effettuato sulle dichiarazioni presentate e provengono direttamente dall’Agenzia delle Entrate ed evidenziano o la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l’eventuale presenza di errori (richiesta di chiarimenti).
Le comunicazioni riguardano anche l’esito del controllo formale delle dichiarazioni dei contribuenti e dei sostituti di imposta presentate.
Tale controllo è finalizzato a verificare la conformità dei dati esposti in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti e forniti da enti previdenziali ed assistenziali, banche ed imprese assicuratrici.
A tal fine il contribuente, tenuto alla conservazione dei documenti probatori dei dati dichiarati fino alla scadenza del termine previsto per l’accertamento, è preventivamente invitato dall’ufficio ad esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione.
Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, ovvero nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.
Sia l’avviso bonario che le comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale non sono veri e propri atti impositivi, anzi la loro funzione è quella di rendere noti i risultati dei controlli e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione usufruendo della riduzione delle sanzioni ed evitando l’emissione della cartella.
Non sono pertanto impugnabili autonomamente dinanzi alle commissioni tributarie.