Esenzione bollo per le auto storiche
Sono esenti dalla tassa automobilistica le autovetture e i motoveicoli, non adibiti ad uso professionale (scuola guida, noleggio da rimessa, ecc.), a decorrere dal trentesimo anno dall’immatricolazione o, se antecedente, dalla costruzione.
Per gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico (ad esempio quelli costruiti per le competizioni, per le partecipazioni a mostre ed esposizioni e per la ricerca tecnica ed estetica), individuati dall’ASI (Automotoclub Storico Italiano) e dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana), l’esenzione si applica dal ventesimo anno.
Se messi in circolazione su strade pubbliche, i veicoli storici sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa; il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione.
L’esenzione automatica per auto e moto costruite da almeno 30 anni
Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli (autovetture, motoveicoli, eccetera) costruiti da almeno trent’anni. Non è necessario il possesso di requisiti ulteriori (per la Lombardia, tuttavia, si veda il paragrafo successivo). Il beneficio, inoltre, spetta in via automatica, senza che sia necessario presentare alcuna domanda. Per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal “libretto” di circolazione. Se però il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, ai fini dell'esenzione fa fede la data di costruzione.
Inoltre, se tali veicoli sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti comunque al pagamento, ma limitatamente a una tassa forfetaria in misura fissa dovuta a titolo di tassa di circolazione. L’importo è sempre lo stesso indipendentemente dalla potenza del motore. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.
L’esenzione in parola non opera per i veicoli “ad uso professionale”. Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida. Consulta la tabella a fondo pagina con gli importi in vigore per le auto e moto storiche con più di 20 e di 30 anni.
L’esenzione per auto e moto di interesse storico aventi più di 20 anni
Analogamente a quanto previsto dal paragrafo precedente, spetta un’esenzione permanente dalla tassa nei riguardi di autoveicoli e motoveicoli che abbiano compiuto vent’anni e che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico. Si considerano tali i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
A differenza dei veicoli di cui al paragrafo precedente, tuttavia, l’esenzione in questo caso non spetta automaticamente, ma solo se vi è stata, da parte dell’apposito Ente associativo riconosciuto dalla legge (ASI - Automotoclub Storico Italiano), la preventiva determinazione che individui quali sono i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico.
I motoveicoli possono essere individuati anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI). Se i veicoli in questione, durante il periodo di esenzione a seguito della avvenuta iscrizione nel registro storico, sono immessi in circolazione su strade pubbliche, vi è obbligo di pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione (analogamente a quanto previsto nel paragrafo precedente, per i veicoli con oltre 30 anni). Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.
In Lombardia, in particolare, la riduzione è subordinata all’osservanza di particolari condizioni (i veicoli debbono essere in regola con la normativa in materia di emissioni dei gas di scarico, ai sensi dell’articolo 48 legge regionale n. 10 del 14 luglio 2003) e valgono, altresì, regole speciali per la scadenza di pagamento.
Attenzione. Per la disciplina di dettaglio relativa alla tassazione delle auto e delle moto storiche, ferma restando la validità in linea generale di quanto riportato in questa guida, si consiglia tuttavia di contattare gli uffici regionali della Regione di appartenenza, poiché alcune Regioni potrebbero aver seguito, all’interno del proprio ambito territoriale, regole difformi.
Auto e moto storiche (con più di 20 e di 30 anni) tassa fissa annua in € (in vigore dal 2007) | ||||||||
Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Sardegna, Sicilia, prov. aut. Trento, Umbria, Val d’Aosta | Abruzzo Calabria Campania Liguria Veneto | Marche | Molise | Puglia Piemonte | Lombardia | Toscana | ||
Moto veicoli | oltre 20 anni | 10,33 | 11,36 | 11,15 | 11,05 | 20,00 | 20,00 | 25,00 |
oltre 30 anni | 11,36 | |||||||
Auto veicoli | oltre 20 anni | 25,82 | 28,40 | 27,88 | 27,63 | 30,00 | 30,00 | 60,00 |
oltre 30 anni | 28,40 |