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Bollo per i veicoli elettrici e a gas

Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori, azionati con motore elettrico, godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo:

• Per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina;

• Per i motocicli ed i ciclomotori il bollo deve essere corrisposto per intero.

Ferma restando la piena validità delle eventuali agevolazioni in corso su base regionale, per effetto della legge n. 286/06 le Regioni hanno facoltà di istituire, per veicoli a gpl o metano, due forme ulteriori di esenzione, su base quinquennale. L’esenzione in entrambi i casi può essere riferita sia alle autovetture, sia agli autocarri leggeri.


Più precisamente, il richiamo di cui innanzi agli autocarri leggeri deve considerarsi riferito ai “veicoli adibiti al trasporto merci aventi massa massima fino a 3,5 tonnellate” (cosiddetta categoria internazionale “N1”, come definita dall’articolo 47, lettera c del vigente codice della strada). Mentre, invece, per il caso delle autovetture, il riferimento è ai “veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente” (categoria internazionale “M1”, come definita dall’articolo 47, lettera b del codice della strada).



Veicoli nuovi di fabbrica con doppia alimentazione

La prima delle due forme di esenzione suscettibile di futura approvazione mediante legge regionale concerne i veicoli della tipologia anzidetta immatricolati per la prima volta dopo il 3 ottobre 2006 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 262/06) che siano muniti all’origine di doppia alimentazione: benzina + gpl o anche benzina + gas metano. L’esenzione è consentita a partire dal primo periodo fisso decorrente dal mese di immatricolazione e per ulteriori cinque annualità successive al primo periodo fisso (di norma, pertanto, per le autovetture con potenza superiore a 35 kW, l’esenzione, va da un minimo di 5 anni e 9 mesi a un massimo di sei annualità intere).

Restano in ogni caso confermate tutte le agevolazioni relative a veicoli a Gpl o a gas metano, muniti di doppia alimentazione, già previste dalla precedente legislazione regionale ovvero dalla legislazione statale (compresa, in particolare, la riduzione a un quarto del bollo auto relativo ad autovetture omologate per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, di cui all’articolo 17, comma 5, lettera a) della legge n. 449 del 1997).



Installazione di impianti a Gpl e gas metano su veicoli circolanti (autovetture e autocarri leggeri)

Sempre con riferimento a entrambe le tipologie di veicolo di cui al punto precedente (autovetture e autocarri leggeri, come dianzi definiti) le Regioni hanno la  possibilità di stabilire una esenzione quinquennale dal bollo auto applicabile con riguardo ai veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 262/06, che siano conformi alla direttiva 94/12/CE del 23 marzo 1994, sui quali venga installato un sistema di alimentazione a Gpl o a gas metano, che abbia ottenuto il collaudo in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 262/06.

L’esenzione su base regionale è consentita per cinque annualità a partire  dal periodo fisso in corso al momento del collaudo, se il veicolo trovasi in regime di interruzione del pagamento ai sensi di legge; mentre decorre dal periodo fisso successivo a quello in corso, qualora per tale periodo vi sia già copertura in corso sulla base di un precedente pagamento.

Per questo tipo di agevolazione è opportuno rivolgersi alla Regione di appartenenza onde accertarsi se è stata o meno  approvata la specifica normativa in parola.