Compilazione di un D.d.t.
Quando il venditore opta per l'emissione di una fattura differita, che può essere formata da tutte le vendite effettuate in un dato mese allo stesso cliente, deve, per ogni spedizione o consegna di merce, emettere un Documento di trasporto (DDT) che serve per l'identificazione dei soggetti fra i quali é stata effettuata l'operazione. Le caratteristiche di tale documento sono determinate da un apposito decreto del Ministero delle Finanze.
A norma del D.P.R. n.472 del 14 agosto 1996 e dell'articolo 21 del decreto Iva, il documento di trasporto deve contenere le seguenti indicazioni:
-La data di effettuazione dell'operazione, ossia la data di consegna della merce.
-Il numero progressivo dato dal venditore al momento dell'emissione.
-Le generalita' del venditore:
• denominazione o ragione sociale per le imprese, per persone fisiche nome e cognome
• domicilio
• partita IVA
-Le generalità del compratore:
• denominazione o ragione sociale per le imprese, per persone fisiche nome e cognome
• domicilio
-Le generalità dell' incaricato del trasporto, quando sia affidato a un vettore
-La natura, la qualita' e la quantita', espressa in cifre, dei beni trasportati.
-Il documento di trasporto deve contenere anche la data di effettiva consegna della merce, se queste avvengono successivamente alla materiale compilazione del documento.
La forma e le dimensioni del documento di trasporto sono libere. Il DDT può essere sosti tui to da altri documenti, purché essi contengano gli elementi richiesti dal D.P.R.:
•la nota di consegna
•la lettera di vettura che deve essere emessa da chi effettua trasporti per conto di terzi