Amministrazione straordinaria
L'amministrazione straordinaria e' la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalita' conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attivita' imprenditoriali.
Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno congiuntamente i seguenti requisiti:
a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;
b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.
Accertamento dello stato di insolvenza
Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale, su ricorso dell'imprenditore, di uno o piu' creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio.
Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("legge fallimentare"), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.
Dichiarazione stato di insolvenza impresa individuale
La dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa individuale e' soggetta alle disposizioni degli articoli 10 e 11 della legge fallimentare.
Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della legge fallimentare.
Obblighi dell'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza
L'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza deve esporre, nel ricorso, le cause che lo hanno determinato, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati negli articoli 2 e 27.
L'imprenditore deve altresi' depositare presso la cancelleria del tribunale:
a) le scritture contabili;
b) i bilanci relativi agli ultimi due esercizi, ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata;
c) una situazione patrimoniale aggiornata a non piu' di trenta giorni anteriori alla data di presentazione del ricorso;
d) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
e) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui deriva il diritto.
Ricorso dei creditori
Il creditore, nel ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza, deve eleggere domicilio nella circoscrizione del tribunale adito.
Se l'elezione di domicilio manca, ovvero e' insufficiente o inidonea, le notificazioni e le comunicazioni che debbono effettuarsi al creditore ricorrente nel corso del procedimento sono eseguite presso la cancelleria del tribunale.
Procedimento
Prima di provvedere, il tribunale convoca l'imprenditore, il ricorrente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ("Ministro dell'industria"), il quale puo' designare un delegato per la comparizione o far pervenire un parere scritto. L'audizione puo' essere delegata dal tribunale ad uno dei componenti del collegio.
Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi. Il termine puo' essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.
L'avviso di convocazione diretto al Ministro dell'industria contiene l'invito ad indicare, entro la data fissata per l'udienza, uno o tre commissari giudiziali, da nominare nel caso di dichiarazione dello stato di insolvenza. Il numero dei commissari e' stabilito dal tribunale.
Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza
Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale:
a) nomina il giudice delegato per la procedura;
b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformita' dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, se l'indicazione non e' pervenuta nel termine stabilito a norma dell'articolo 7, comma 3;
c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si e' provveduto a norma dell'articolo 5, comma 2;
d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'ammissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;
e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera a, si procedera' all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;
f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si proceda a norma dell'articolo 30, e' lasciata all'imprenditore insolvente o e' affidata al commissario giudiziale.
La nomina di tre commissari giudiziali e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura.
La sentenza e' comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare, salvo quanto previsto dall'articolo 94 del presente decreto. A cura del cancelliere, essa e' altresi' comunicata entro tre giorni al Ministro dell'industria.
Opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza
Contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza puo' essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale che l'ha pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per l'imprenditore dalla data della comunicazione e, per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione.
L'opposizione e' proposta con atto di citazione notificato al commissario giudiziale e a chi ha richiesto la dichiarazione dell'insolvenza, nonche' all'imprenditore dichiarato insolvente, se l'opponente e' soggetto diverso da quest'ultimo.
L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.
Revoca della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza
La sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza e' comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.
Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.
Operazioni e relazione del commissario
Il commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell’adunanza dei creditori.
Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.
Accoglimento dell'opposizione per mancanza dei requisiti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria
L'accertamento della mancanza dei requisiti indicati nell'articolo 2 non comporta la revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza.
Quando e' passata in giudicato la sentenza che accoglie l'opposizione per tale motivo, il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza dispone, con decreto, la conversione della procedura in fallimento, sempre che questo non sia stato gia' dichiarato a norma degli articoli 30, 69 e 70.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi 2 e 3.
Rigetto del ricorso
Il tribunale che respinge il ricorso per dichiarazione dello stato di insolvenza provvede con decreto motivato.
Contro il decreto il ricorrente puo', entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte di appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante e l'imprenditore.
La corte di appello, se accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza.
Competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza
Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e' competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.
Giudice delegato
Il giudice delegato adotta i provvedimenti di sua competenza con decreto. I decreti sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del giudice delegato al fallimento.
Commissario giudiziale
Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza. La rappresentanza e' esercitata da almeno due di essi.
Si applicano al commissario giudiziale le disposizioni degli articoli 37, 38, primo e secondo comma, e 39 della legge fallimentare, salvo quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, e' 47 del presente decreto.
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Reclamo contro gli atti del commissario giudiziale
Contro gli atti di amministrazione del commissario giudiziale chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo al giudice delegato, che decide con decreto motivato. Il decreto del giudice delegato e' impugnabile nei modi indicati dall'articolo 14, comma 2.
Effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza
La sentenza che dichiara lo stato di insolvenza determina gli effetti previsti dagli articoli 45, 52, 167, 168 e 169 della legge fallimentare. Si applica, altresi', nei medesimi limiti che nel fallimento, la disposizione dell'articolo 54, terzo comma, della legge fallimentare.
Sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti di debiti anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza eseguiti dall'imprenditore dopo la dichiarazione stessa senza l'autorizzazione del giudice delegato.
Andamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale
L'affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale, ove non stabilito con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, puo' essere disposto dal tribunale con successivo decreto.
Il decreto e' a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.
Fermo quanto previsto dall'articolo 18, l'affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 42, 43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario giudiziale. Si applicano altresì al commissario giudiziale, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34 e 35 della legge fallimentare, salva la facolta' del tribunale di stabilire ulteriori limiti ai suoi poteri.
Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui e' affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma dell'articolo 116 della legge fallimentare. Dell'avvenuto deposito del conto e della fissazione dell'udienza per la presentazione delle osservazioni e' data notizia mediante affissione, a cura del cancelliere; tale formalita' sostituisce la comunicazione ai singoli creditori prevista dal terzo comma del medesimo articolo 116 della legge fallimentare.
Crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa
I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare.
Provvedimenti conservativi
Il tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza o con successivo decreto, adotta i provvedimenti conservativi opportuni nell'interesse della procedura.
Avviso ai creditori per l'accertamento del passivo
Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore insolvente il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonche' le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo. La comunicazione e' effettuata mediante lettera raccomandata o con mezzi telematici che diano certezza della ricezione.
Dichiarazione dello stato di insolvenza di societa' con soci illimitatamente responsabili
Gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza di una societa' con soci illimitatamente responsabili previsti dagli articoli 18 e 19, comma 3, si estendono ai soci illimitatamente responsabili.
Nei confronti del socio receduto o escluso e del socio defunto l'estensione ha luogo se la dichiarazione dello stato di insolvenza e' pronunciata entro l'anno successivo, rispettivamente, alla data in cui il recesso o l'esclusione sono divenuti opponibili ai terzi e a quella della morte, sempre che l'insolvenza della societa' attenga, in tutto o in parte, a debiti contratti anteriormente a tale data.
Il tribunale, prima di provvedere, sente i soci illimitatamente responsabili nelle forme previste dall'articolo 7, commi 1 e 2.
Contro la sentenza il socio puo' proporre opposizione a norma dell'articolo 9 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Accertamento successivo dell'esistenza di un socio illimitatamente responsabile
Se l'esistenza di un socio illimitatamente responsabile risulta dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza della societa' o di una impresa individuale, il tribunale estende i relativi effetti nei suoi confronti con sentenza in camera di consiglio, che e' comunicata ed affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.
Il tribunale provvede su ricorso dei soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1, di altro socio, del commissario giudiziale, ovvero d'ufficio.
Se la societa' o l'impresa individuale e' stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, il ricorso puo' essere proposto anche dal commissario straordinario.
Si osservano le disposizioni degli articoli 12 e 23, commi 2, 3 e 4, sostituita alla dichiarazione dello stato di insolvenza la sentenza di estensione.
Estensione dell'amministrazione straordinaria e del fallimento ai soci illimitatamente responsabili
I provvedimenti di apertura dell'amministrazione straordinaria, di dichiarazione di fallimento e di conversione delle procedure, previsti dal presente decreto, si estendono ai soci illimitatamente responsabili cui sono estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza o che, nel caso di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, sono stati dichiarati falliti.
Condizioni per l'ammissione alla procedura
Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'articolo 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' imprenditoriali.
Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:
a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali");
b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione").
Relazione del commissario giudiziale
Entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, il commissario giudiziale deposita delle cause dello stato di insolvenza e una valutazione motivata circa l'esistenza delle con dizioni previste dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
Alla relazione sono allegati lo stato analitico ed estimativo delle attivita' e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
Nel medesimo termine indicato nel comma 1, il commissario giudiziale trasmette copia della relazione al Ministero dell'industria, depositando in cancelleria la prova dell'avvenuta ricezione.
Un avviso dell'avvenuto deposito della relazione e' affisso entro ventiquattro ore, a cura del cancelliere.
L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facolta' di prendere visione della relazione e di estrarne copia.
Parere del Ministero dell'industria e osservazioni
Il Ministero dell'industria, nei dieci giorni successivi alla ricezione della relazione del commissario giudiziale, deposita in cancelleria il proprio parere in ordine all'ammissione dell'impresa dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria. Il tribunale provvede a norma dell'articolo 30 anche in mancanza del parere, se lo stesso non e' depositato nel termine.
L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato possono depositare in cancelleria osservazioni scritte nel termine di dieci giorni dall'affissione dell'avviso di deposito della relazione.
Apertura della procedura Dichiarazione di fallimento
Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, tenuto conto del parere e delle osservazioni depositati, nonche' degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti, dichiara con decreto motivato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, se sussistono le condizioni indicate dall'articolo 27. In caso contrario, dichiara con decreto motivato il fallimento.
I decreti previsti dal comma 1 sono comunicati ed affissi a norma dell'articolo 8, comma 3. Di essi e' data altresi' comunicazione, a cura del cancelliere, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.
Dichiarazione di fallimento
Il decreto che dichiara il fallimento nomina il giudice delegato per la procedura e il curatore. A seguito di esso cessano le funzioni degli organi nominati con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, salvo quanto previsto dall'articolo 34.
L'accertamento dello stato passivo nel fallimento prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
Provvedimenti per la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa
Con il decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria, il tribunale adotta o conferma i provvedimenti opportuni ai fini della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, sotto la gestione del commissario giudiziale, sino alla nomina del commissario straordinario.
Reclamo avverso il decreto di apertura dell'amministrazione straordinaria o di dichiarazione del fallimento
Contro i decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo alla corte di appello nel termine di quindici giorni. Il termine decorre, per il Ministro dell'industria, per l'imprenditore insolvente e per il creditore che ha richiesto la dichiarazione dello stato di insolvenza, dalla data della comunicazione; per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del decreto.
Con il reclamo non possono dedursi motivi che avrebbero potuto o che possono farsi valere con l'opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
La corte di appello provvede in camera di consiglio, sentiti i soggetti indicati nel comma 1. Prima di provvedere, la corte sente altresi' il commissario giudiziale, anche se cessato dalle funzioni, nonche' il commissario straordinario o il curatore, secondo che il reclamo sia proposto avverso il decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria o il decreto che dichiara il fallimento. Se il commissario straordinario non e' stato ancora nominato, e' sentito esclusivamente il commissario giudiziale.
La pendenza del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza non costituisce motivo di sospensione del procedimento di reclamo a norma dell'articolo 295 del codice di procedura civile.
Se la corte accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al tribunale affinche' adotti i provvedimenti previsti dagli articoli 30, 31 e 32, in conformita' della decisione della corte stessa. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.
Giudizi in corso nei confronti del commissario giudiziale
Se i decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, sono emessi mentre e' in corso il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, il commissario straordinario o il curatore, secondo che sia stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria o dichiarato il fallimento, intervengono nel giudizio in sostituzione del commissario giudiziale.
In mancanza dell'intervento, il giudizio prosegue nei confronti del commissario giudiziale, salva la facolta' delle parti di chiamare nel processo il commissario straordinario o il curatore.
Se alla data dei decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, non e' ancora scaduto il termine per proporre opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, l'atto di opposizione e' notificato al commissario straordinario, ove nominato, o al curatore, in luogo del commissario giudiziale.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli altri giudizi in corso nei quali e' parte il commissario giudiziale.
Conversione del fallimento a seguito di accoglimento dell'opposizione
L'accertamento del possesso, da parte dell'impresa fallita, dei requisiti indicati dall'articolo 2 non comporta la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata in base alle disposizioni della legge fallimentare.
Quando e' passata in giudicato la sentenza che accoglie per tale motivo l'opposizione prevista dall'articolo 18 della legge fallimentare, il tribunale che ha dichiarato il fallimento, ove non sia esaurita la liquidazione dell'attivo, invita con decreto il curatore a depositare in cancelleria ed a trasmettere al Ministro dell'industria entro trenta giorni una relazione contenente una valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione dell'impresa fallita alla procedura di amministrazione straordinaria.
Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, con decreto motivato dispone la conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, ovvero dichiara che non sussistono le condizioni per farvi luogo.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 28, commi 4 e 5, 29, 30, comma 2, e 33, sostituito al commissario giudiziale il curatore.
Divieto di azioni esecutive individuali
Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se e' stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento.
I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento.
Contratti in corso
Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario puo' sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria.
Fino a quando la facolta' di scioglimento non e' esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione.
Dopo che e' stata autorizzata l'esecuzione del programma, l'altro contraente puo' intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) ai contratti di lavoro subordinato, in rapporto ai quali restano ferme le disposizioni vigenti;
b) se sottoposto ad amministrazione straordinaria e' il locatore, ai contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario straordinario subentra, salvo patto contrario.
Diritti dell'altro contraente
I diritti dell'altro contraente, nel caso di scioglimento o di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria, sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare.
Nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti di somministrazione, la disposizione del secondo comma dell'articolo 74 della legge fallimentare non si applica se il somministrante opera in condizione di monopolio.
Nei casi in cui le disposizioni indicate nel comma 1 prevedono diritti da far valere mediante ammissione al passivo, il contraente puo' chiedere l'ammissione sotto condizione dello scioglimento o del subentro del commissario straordinario nel contratto, ove non ancora verificatosi, a norma dell'articolo 55, terzo comma, della legge fallimentare.
Crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa
I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare, anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria.
Predisposizione del programma
Il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero dell'industria un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati nell'articolo 27, comma 2.
Il termine previsto dal comma 1 puo' essere prorogato dal Ministero dell'industria, per una sola volta e per non piu' di sessanta giorni, se la definizione del programma risulta di particolare complessita'.
Della presentazione del programma e del provvedimento di proroga del relativo termine e' data notizia, entro tre giorni, al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, a cura del commissario straordinario.
La mancata presentazione del programma nel termine originario o prorogato costituisce causa di revoca del commissario.
Il programma e' redatto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria ed in conformita' degli indirizzi di politica industriale dal medesimo adottati, in modo da salvaguardare l'unita' operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori.
Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti fra le misure autorizzate dalla Commissione europea, esso deve conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'.
Il programma deve indicare:
a) le attivita' imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;
c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui e' prevista l'utilizzazione.
Se e' adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresi' indicare le modalita' della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonche' le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori.
Se e' adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonche' i tempi e le modalita' di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato.
L'esecuzione del programma e' autorizzata dal Ministero dell'industria con decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione.
Salvo quanto previsto dall'articolo 58, il programma si intende comunque autorizzato se il Ministero non si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione.
Il termine previsto dal comma 2 e' sospeso se il Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; ad essi il commissario straordinario provvede entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di revoca dall'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo.
I termini di durata del programma stabiliti a norma dell'articolo 27, comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione.
Se il programma prevede il ricorso a finanziamenti o agevolazioni pubbliche soggetti ad autorizzazione della Commissione europea in base alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', i termini per l'autorizzazione del programma previsti dall'articolo 57, commi 1 e 2, decorrono dalla data della decisione della Commissione stessa.
Nel caso di diniego dell'autorizzazione della Commissione europea, o se questa non e' concessa nei centoventi giorni successivi alla presentazione del programma, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'industria un nuovo programma che non preveda il ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni.
Il commissario straordinario provvede a norma del comma 2 entro trenta giorni, a pena di revoca dall'incarico. In rapporto al nuovo programma i termini previsti dall'articolo 57, commi 2 e 3, sono ridotti della meta'.
Comunicazione al tribunale del programma autorizzato
Il commissario straordinario trasmette entro tre giorni copia del programma autorizzato al tribunale, segnalando se esso contenga notizie o previsioni specifiche la cui divulgazione prima della scadenza potrebbe pregiudicarne l'attuazione.
Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del programma, con esclusione delle parti in relazione alle quali siano ravvisabili esigenze di riservatezza a norma del comma 1. L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza.
Esecuzione del programma
Il commissario straordinario compie tutte le attivita' dirette all'esecuzione del programma autorizzato, fermo quanto stabilito dall'articolo 42.
Il commissario straordinario presenta ogni tre mesi al Ministro dell'industria una relazione sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sulla esecuzione del programma.
Nei dieci giorni successivi al termine di scadenza del programma, il commissario presenta una relazione finale, con la quale illustra analiticamente gli esiti della sua esecuzione, specificando se gli obiettivi indicati nell'articolo 27 siano stati o meno conseguiti.
Le relazioni sono sottoposte al parere del comitato di sorveglianza. Copia delle medesime e del parere del comitato e' depositata entro tre giorni dal commissario presso la cancelleria del tribunale, ove qualunque interessato puo' prenderne visione ed estrarne copia.
Alienazione dei beni
L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformita' delle previsioni del programma autorizzato, e' effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformita' dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'industria. La vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di valore superiore a lire cento milioni e' effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicita'. Il valore dei beni e' preventivamente determinato da uno o piu' esperti nominati dal commissario straordinario.
Vendita di aziende in esercizio
Per le aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione effettuata a norma dell'articolo 62, comma 3, tiene conto della redditivita', anche se negativa, all'epoca della stima e nel biennio successivo.
Ai fini della vendita di aziende o di rami di azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attivita' imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita.
La scelta dell'acquirente e' effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilita' dell'offerente e del piano di prosecuzione delle attivita' imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali.
Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia.
Salva diversa convenzione, e' esclusa la responsabilita' dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento.
Cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni
La cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti e' ordinata dal Ministero dell'industria con decreto nei quindici giorni successivi al trasferimento.
Impugnazione degli atti di liquidazione
Contro gli atti e i provvedimenti lesivi di diritti soggettivi, relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, e' ammesso ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati.
Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto soggetto a reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.
Il ricorso non ha effetto sospensivo. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione proposta contro i decreti di cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni, previsti dall'articolo 64, il tribunale ordina al conservatore dei registri le rettifiche e le integrazioni conseguenti alla decisione assunta.
Ripartizione dell'attivo
Ogni quattro mesi a partire dalla data di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, ovvero dalla data di deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo a norma dell'articolo 97 della legge fallimentare, se successiva, il commissario straordinario presenta al giudice delegato un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, corredato dal parere del comitato di sorveglianza
Le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli articoli 110, secondo e terzo comma, 111, 112, 113, 114, 115 e 117, secondo e terzo comma, della legge fallimentare.
La ripartizione finale ha luogo dopo l'approvazione del conto della gestione e la liquidazione del compenso al commissario straordinario a norma dell'articolo 75.
Acconti ai creditori
In qualunque momento nel corso della procedura, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa, il commissario straordinario, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione del giudice delegato, puo' distribuire acconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione.
Nella distribuzione degli acconti e' data preferenza ai crediti dei lavoratori subordinati e ai crediti degli imprenditori per le vendite e somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore dell'impresa insolvente nei sei mesi precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza.
Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dal tipo di programma adottato fra quelli alternativamente previsti dall'articolo 27, comma 2.
Cessazione dell'esercizio dell'impresa
Nei casi in cui e' stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato a norma dell'articolo 66, e' avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa.
Il decreto e' affisso e comunicato al Ministero dell'industria e all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo alla corte di appello nel termine di dieci giorni dall'affissione; la corte di appello provvede in camera di consiglio, sentito il commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo.
A far data dal decreto previsto dal comma 1 l'amministrazione straordinaria e' considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria.
La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo e' effettuata secondo le disposizioni previste dagli articoli 42, 62, 64 e 65.
Chiusura della procedura
La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:
a) se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, non sono' state proposte domande di ammissione al passivo;
b) se, anche prima del termine di scadenza del programma, l'imprenditore insolvente ha recuperato la capacita' di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.
Se e' stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresi':
a) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati i compensi agli organi della procedura e le relative spese;
b) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo.
Bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario
Prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario sottopone al Ministero dell'industria il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza. Il Ministero ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e liquida il compenso al commissario.
Un avviso dell'avvenuto deposito e', a cura del cancelliere, comunicato all'imprenditore insolvente e affisso entro tre giorni.
Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 213, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge fallimentare.
Decorso il termine indicato nel comma 3 senza che siano proposte osservazioni, il bilancio e il conto della gestione si intendono approvati.
Decreto di chiusura
La chiusura della procedura di amministrazione straordinaria e' dichiarata con decreto motivato dal tribunale, su istanza del commissario straordinario o dell'imprenditore dichiarato insolvente, ovvero d'ufficio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi 3, 4 e 5.
Concordato
Dopo il decreto previsto dall'articolo 97 della legge fallimentare, il Ministero dell'industria, su parere del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo' autorizzare l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'articolo 152 della legge fallimentare, se si tratta di societa'.
L'autorizzazione e' concessa tenuto conto della convenienza del concordato e della sua compatibilita' con il fine conservativo della procedura.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 214, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge fallimentare, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario. I termini per proporre l'appello e il ricorso per cassazione previsti dal quarto comma dello stesso articolo 214 decorrono dalla comunicazione della sentenza soggetta ad impugnazione.
Concordato particolare del socio
Nell'amministrazione straordinaria di una societa' con soci a responsabilita' illimitata, ciascuno dei soci ammessi alla procedura puo' proporre un concordato ai creditori sociali e particolari che concorrono sul suo patrimonio con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 78.