Ddt con fatturazione immediata e differita
Andremo di seguito ad analizzare i due casi evidenziando a livello di documenti di trasporto come è utile comportarsi.
Consegne di beni e fatturazione immediata
Nel caso di fatturazione immediata la merce può essere accompagnata dalla fattura stessa ovvero può viaggiare senza alcun documento qualora la fattura venga spedita o consegnata al cessionario.
In questo caso il momento di emissione della fattura e quello d'inizio del trasporto, pur avvenendo nello stesso giorno, possono non coincidere, essendo legittimo emettere fattura entro le ore ventiquattro del giorno in cui con la consegna o la spedizione è stata effettuata l'operazione.
Consegne di beni e fatturazione differita
Nei casi di fatturazione differita ai sensi dell'art. 21 4° comma DPR 633/72 la merce deve essere accompagnata da un documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i contraenti. Si dovrà quindi provvedere, come cita il comma 3 dell'art. 1 del DPR 472/96, alla compilazione di nuovo documento di trasporto con le seguenti caratteristiche:
- generalità del cedente;
- generalità del cessionario;
- generalità del trasportatore;
- descrizione dei beni, quantità, qualità e natura;
- data del trasporto;
Il documento potrà essere redatto in carta semplice ed in forma libera, mentre nulla è previsto rispetto alla numerazione dello stesso. Al nuovo documento è equiparato qualsiasi altro documento di trasporto (tipo la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico ecc.) purché riporti i dati sopraelencati così come previsto dal comma 3 dell'art. 1.
I documenti di trasporto o di consegna che consentono la fatturazione differita, devono essere conservati a norma dell'art. 39, 3° comma DPR 633/72 (fino al momento di definizione del periodo di imposta cui si riferiscono, fermi restando gli obblighi civilistici).