Consegne non traslative di Proprietà
Come sopra specificato la consegna dei beni a terzi per finalità diverse dalla vendita, ove non risulti da un apposito registro, dovrà risultare da documento di trasporto.
Pertanto in caso di trasporto di beni in conto lavorazione, deposito, visione, campionario, eccetera, sarà sempre necessaria l'emissione di un documento integrato la relativa causale.
Beni in conto lavorazione. riparazione. deposito ecc.
Nel caso di consegna di beni a terzi (ovvero da parte di terzi) in conto lavorazione, deposito, prestito d'uso, comodato ovvero in dipendenza di contratti estimatori o contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà il DDT costituisce una delle prove valide per vincere la presunzione di cessione (ovvero, rispettivamente, di acquisto).
A tal fine deve contenere l'espressa indicazione della causale e dev'essere conservato da entrambe le parti.
Cessione di beni con consegna da parte del depositario
Nel caso in cui il depositario o l'assuntore della lavorazione consegni i beni per conto del cedente direttamente al cessionario, il depositante o cedente può emettere fattura differita entro il mese successivo alla consegna dei beni da parte dei depositario o assuntore al cessionario, con indicazione degli estremi del DDT emesso dal depositario/assuntore.
Cessioni di beni con consegna a terzo cessionario
Nel caso in cui il cedente consegni i beni per conto del cessionario direttamente al terzo cessionario, il cessionario può emettere fattura differita entro il mese successivo alla consegna dei beni da parte del cedente al terzo cessionario, con indicazione degli estremi del DDT emesso dal cedente.