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Società Cooperative

La società cooperativa rappresenta una società all'interno del quale almeno tre soggetti gestiscono una impresa che si prefigge uno scopo mutualistico. In pratica i soci possono riuscire ad ottenere servizi, beni ed occasioni di lavoro a condizioni molto più vantaggiose rispetto a quelle che riuscirerbbero ad ottenere qualora agissero singolarmente. Capisaldi del sistema delle cooperative sono i principi di mutualità, solidarietà, democrazia.

La riforma del diritto societario ha delineato due tipologie di cooperative:

- Cooperativa a mutualità prevalente;
- Cooperativa a mutualità non prevalente.

Le cooperativa a mutualità prevalente possono avere svariate agevolazioni tributarie, e svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi nel caso delle cooperative di consumo.

Si avvalgono nello svolgimento della loro attività, in prevalenza delle prestazioni di lavoro dei soci nel caso delle cooperative di lavoro.

Oppure si avvalgono per svolgere la loro attività, in prevalenza degli apporti di beni o servizi da parte di soci nel caso delle cooperative di produzione.


Riguardo i criteri per la definizione della prevalenza della cooperativa, gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

  • I ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

  • Il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro;

  • Il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite.


Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere i seguenti requisiti nei loro statuti:

  • il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

  • il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

  • il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

  • l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.


Lo Scopo Mutualistico

La cooperativa è di fatto un'impresa, una società nella quale lo scopo è il soddisfacimento dei bisogni della persona in questo caso il socio: alla base della società cooperativa c'è la volontà comune dei suoi membri di tutelare i propri interessi di lavoratori, agricoltori, consumatori, operatori culturali, ecc.

L'elemento che distingue ogni tipo di cooperativa si può riassumere nel fatto che, mentre nelle società di capitali il fine ultimo è la realizzazione del lucro espresso concretamente dalla spartizione degli utili, le coop hanno invece scopo mutualistico, che significa l'assicurare ai soci il lavoro, o servizi, o beni di consumo, a condizioni migliori di quelle che riuscirebbero ad ottenere dal libero mercato.



Costituzione e peculiarità di una Coop

Caratteristica principale delle cooperative è il principio di parità tra i soci, che implica, oltre al voto capitario, nel senso che ogni socio ha diritto di voto indipendentemente dalla quota di capitale sottoscritta, la necessità di un giudizio motivato riguardo l'ammissione o non ammissione nei confronti di nuovi soci. Ulteriori caratteristiche fondamentali sono:

- il principio della porta aperta e cioè la non necessità di modificare l'atto costitutivo a seguito dell'ammissione di nuovi soci

- il capitale variabile della società cooperativa

Essendo permessa la variabilità del capitale nelle società cooperative, non è stabilito un valore minimo da sottoscrivere, ma esiste un valore minimo della quota pro capite che è di € 25,00.

Per quanto riguarda il numero minimo di soci, utili per la costituzione di una cooperativa, è previsto che essi siano almeno 9 anche se è possibile costituire una cooperativa con almeno 3 soci qualora essi siano persone fisiche e la società adotti le norme regolatrici delle S.r.l.



Atto Costitutivo di una Cooperativa

La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.

L'atto costitutivo deve indicare:

1) Il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;

2) La denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) La indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci;

4) La quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;

5) Il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;

6) I requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;

7)
Le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;

8) Le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;

9) Le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;

10) Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;

11) Il numero dei componenti del collegio sindacale;

12) La nomina dei primi amministratori e sindaci;

13) L'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.



Organi di una Cooperativa

Gli organi della cooperativa sono:

- L’assemblea dei soci, nella quale posseggono diritto di voto i soci che siano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, ogni socio ha un solo voto indipendentemente dal numero di quote o azioni possedute. Nell'atto costitutivo sono disciplinate le maggioranze per la validità della costituzione dell’assemblea e delle deliberazioni della stessa;

- Organo amministrativo: come per le S.p.A. può essere previsto il sitema tradizionale ed il sistema dualistico. La nomina degli amministratori è di competenza dell’assemblea, tranne che nel caso dell'amministratore unico, indicato nell’atto costitutivo.

- Il collegio sindacale, è obbligatorio nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

Le società cooperative sono sottoposte a controlli da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, delle associazioni nazionali di rappresentanza e delle commissioni provinciali di vigilanza.


Tipologie di Cooperative

A seconda della natura dei soci e delle finalità che si intende perseguire possiamo avere:


  • Cooperative di credito: rappresentate in particolare dalle Banche di Credito Cooperativo (BCC) con lo scopo di perseguire una politica del credito equa verso i loro soci e clienti, discostandosi sensibilmente da logiche di mero guadagno;

  • Cooperative di consumo: che hanno lo scopo di acquistare e rivendere beni a prezzi vantaggiosi per i propri soci-consumatori;

  • Cooperative di produzione e lavoro: con il preciso scopo di procurare lavoro alle migliori condizioni possibili per i propri soci-lavoratori;

  • Cooperative sociali che sono in particolare cooperative di lavoro per la gestione di servizi socio sanitari o con lo scopo di favorire l'inserimento lavorativo a persone svantaggiate;

  • Cooperativ edilizie: il cui scopo è quello della costruzione di alloggi per i propri soci in un ottimo rapporto tra qualità e prezzo;

  • Cooperative agricole o della pesca: con lo scopo di coltivare, trasformare, conservare, distribuire prodotti agricoli o zootecnici oppure nel caso delle coop della pesca praticare l'attività comune della pesca.


Scioglimento di una Cooperativa

La società cooperativa si scioglie per le cause di sotto riportate ed indicate nel codice civile all'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale:

• Per il decorso del termine;

• Per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

• Per l'impossibilità di funzionamento o per continuata inattività dell'assemblea;

• Nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;

• Per deliberazione dell'assemblea;

• Per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.