Credito al consumo
Per credito al consumo si intende il credito per l’acquisto di beni e servizi (credito finalizzato) ovvero per soddisfare esigenze di natura personale (ad esempio: prestito personale, cessione del quinto dello stipendio) concesso ad una persona fisica (consumatore). Il credito al consumo può assumere la forma di dilazione del pagamento del prezzo dei beni e servizi acquistati ovvero di prestito o altra analoga facilitazione finanziaria. Non costituisce credito al consumo il prestito concesso per esigenze di carattere professionale del consumatore (ad esempio: acquisto di un’autovettura da utilizzare per il trasporto dei dipendenti della propria impresa).
Il consumatore si obbliga: a) nel caso di dilazione di pagamento, a corrispondere il prezzo al venditore di beni o servizi alle date convenute; b) nel caso di concessione di un prestito, a restituire l’importo concesso (capitale erogato) e a pagare gli interessi calcolati sulla base di un parametro finanziario (tasso di interesse). L’adempimento dell’obbligo di restituire il capitale e di corrispondere gli interessi avviene in modo graduale nel tempo attraverso versamenti periodici (le rate), il cui pagamento è di regola mensile. Il consumatore cui è stato concesso il prestito è inoltre tenuto a pagare le spese necessarie per la conclusione del contratto. Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è un indice del costo complessivo del contratto di credito al consumo.
La dilazione di pagamento del prezzo viene concessa dai venditori di beni e di servizi. Il prestito viene accordato invece dalle banche ovvero dagli intermediari finanziari; quest’ultimi, come le banche possono concedere finanziamenti in diverse forme – mutuo, credito al consumo, locazione finanziaria – ma, diversamente dalle banche, non raccolgono risparmio nella forma di depositi.
Nelle forme del finanziamento, il credito al consumo, di norma, ha una durata variabile da 12 mesi a 72 mesi e non è assistito da garanzia reale (ad esempio: pegno sul bene acquistato) o personale (ad esempio: fideiussione). Nella prassi, il contratto può essere concluso presso gli esercizi commerciali convenzionati con le banche o gli intermediari finanziari dietro presentazione di documenti, tra i quali rileva l’ultima busta paga. Il bene oggetto di acquisto viene in genere messo subito a disposizione del consumatore mentre le banche e gli intermediari finanziari possono riservarsi di accordare il finanziamento entro un breve lasso di tempo.
Normativa comunitaria sul credito al consumo
La disciplina sul credito al consumo è riconducibile a una pluralità di fonti normative, comunitarie e nazionali, primarie, cioè emanate da organi legislativi, e secondarie, cioè emanate da organi amministrativi dotati di poteri normativi (cfr. in questa stessa sezione del sito, la disciplina sulla Trasparenza).
Nell’ordinamento italiano, la disciplina del credito al consumo è oggi recepita negli articoli da 121 a 128 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (di seguito, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Tale disciplina è integrata da disposizioni di natura secondaria e, in particolare, dal d.m. Tesoro 8 luglio 1992 e successive modificazioni.
Definizione del contratto
Il credito al consumo è quel contratto in base al quale si concede un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria, ad una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
La dilazione di pagamento è concessa dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica.
Il finanziamento è invece concesso dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 ed 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Il prestito è di regola collegato all’acquisto di un bene o di un servizio da parte del consumatore, ma può anche essere utilizzato per soddisfare generiche esigenze di liquidità, svincolate dall’acquisto di specifici beni e servizi
Rapporti esclusi
Le norme sul credito al consumo non si applicano, tra gli altri, a: a) finanziamenti destinati all’acquisto, alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare ovvero all’esecuzione di opere di restauro o di miglioramento; b) contratti di locazione purché non prevedano che il diritto di proprietà possa trasferirsi al locatario; c) finanziamenti senza remunerazione in interessi o altri oneri, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate; d) finanziamenti rimborsabili in un’unica soluzione alla scadenza entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri, contrattualmente previsti, non calcolabili in forma di interessi; e) crediti di importo inferiore ad euro 155 e superiore ad euro 30.987.
Contenuto del contratto
I contratti di credito al consumo devono essere conclusi per iscritto e il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto, pena la nullità del contratto stesso (art. 117, commi 1 e 3, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, applicabile a tutte le operazioni di credito al consumo in forza del richiamo effettuato dall’art. 124 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia medesimo).
È importante verificare che il contratto contenga quanto meno i seguenti elementi: a) ammontare e modalità del finanziamento; b) numero, importo e scadenza delle rate; c) TAEG ed eventuali modalità della sua modifica; d) oneri non compresi nel TAEG; e) garanzie richieste; f) assicurazioni richieste e non incluse nel TAEG.
I contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi contengono inoltre: a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi; b) l’indicazione del prezzo di acquisto in contanti, del prezzo stabilito dal contratto, l’ammontare dell’eventuale acconto; c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui questo non sia immediato.
La disciplina contrattuale sul credito al consumo prevede inoltre che: a) nessuna somma possa essere pretesa se non sulla base di espresse previsioni contrattuali; b) le clausole di rinvio agli usi sono nulle; c) in caso di assenza o nullità delle clausole concernenti il TAEG o la scadenza del credito, si applicano, rispettivamente, il tasso minimo dei buoni del tesoro annuali nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e la durata di trenta mesi.
I contratti di credito al consumo sotto forma di apertura di credito in conto corrente, non connessi all’utilizzo di una carta di credito sono esclusi dagli obblighi relativi al calcolo e all’indicazione del TAEG. Tali contratti indicano, sempre a pena di nullità: a) il massimale e l’eventuale scadenza del credito; b) il tasso di interesse annuo nonché il dettaglio degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto (e le condizioni che ne possono comportare la modifica durante l’esecuzione del contratto); c) le modalità di recesso dal contratto