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Custodia delle attività fallimentari

Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore.

Il curatore può richiedere l’assistenza della forza pubblica. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l’immediato completamento delle operazioni, l’apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.


Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell’articolo 758 del codice di procedura civile ovvero, se vi sono oggetti sui quali non e' possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale. Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice puo' ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.





Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione

Devono essere consegnate al curatore:

a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato;

b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;

c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.

Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l’interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.

Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente