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Deposito somme riscosse dal fallimento

Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore.

La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.


Se è prevedibile che le somme disponibili non possano essere immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell’acquisto di titoli emessi dallo Stato.

Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.