La dichiarazione IRAP
Il Modello IRAP deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta precedente, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – di seguito D.Lgs. n. 446 – e successive modificazioni. Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.
Il modello e le relative istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o da altro sito purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello. Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IRAP sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere, ossia:
• determinazione del valore della produzione;
• determinazione dell’imposta;
• versamenti, compensazioni e rimborsi.
Come si compila il modello IRAP
Il modello è di colore arancione; tuttavia è consentita la stampa monocromatica utilizzando il colore nero, purché sia garantita la leggibilità del modello stesso nel tempo.
Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.
Qualora il contribuente provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato.
In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente conserverà poi l’originale della dichiarazione che gli verrà restituito dall’intermediario dopo la presentazione in via telematica nella quale è stata apposta la sua firma e nella quale l’intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all’assunzione dell’impegno alla presentazione in via telematica.
Come si presenta la dichiarazione IRAP
La dichiarazione IRAP non deve essere più presentata in forma unificata e tutti i soggetti IRAP possono presentare la dichiarazione esclusivamente per via telematica.
Pertanto, la dichiarazione presentata tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica è da ritenersi non redatta in conformità al modello approvato.
La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l’obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l’imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d’imposta, compresi nell’ambito della procedura, autonomamente considerati.
La dichiarazione da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:
a) direttamente;
b) tramite intermediari abilitati;
c) tramite gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, che ne cureranno l’invio telematico.
I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet all’indirizzo https://telematici.agenziaentrate. gov.it. Rimane ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso.
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione inviata per via telematica, è trasmessa telematicamente all’utente che ha effettuato l’invio. Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato per la trasmissione della dichiarazione (Entratel o Fisconline) resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione.
Trascorso tale periodo la comunicazione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo. In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di emissione della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.
Quando si presenta la dichiarazione IRAP
La dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
In particolare:
• per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR, il termine è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
• per i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’art. 73, comma 1, del TUIR, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 446, il termine è fissato nell’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.
Ad esempio, una società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dovrà presentare la dichiarazione per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 30 settembre. Una società invece con periodo d’imposta 1 luglio – 30 giugno, dovrà presentare la dichiarazione IRAP per via telematica entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Si ricorda che nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda, infine, che, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
Versamenti IRAP
I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRAP, devono essere eseguiti:
– entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa, da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir;
– entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, da parte degli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente.
I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione IRAP entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello sopra indicato. I predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se invece gli ammontari indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (es. acconti, rateazioni) prima di essere versati, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro trattandosi di ammontari che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.
L’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano 10,33 euro; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso. I versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione sono eseguiti utilizzando la delega unica Mod. F24. I titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute.
Nella compilazione della delega F24 si deve tener presente che:
• gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all’interno della “Sezione Regioni” utilizzando l’apposito codice tributo;
• in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
• l’importo minimo da indicare nel modello, relativamente ad ogni singolo codice tributo, è pari ad euro 1,03, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi.
Acconto IRAP
Il versamento in acconto dell’IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi. Pertanto, l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso è dovuto:
• per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir, nella misura pari al 99 per cento dell’importo totale dell'imposta dovuta per l'anno precedente , sempreché tale importo sia superiore a euro 51,65;
• per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente, nella misura pari al 100 per cento dell’importo totale dell'imposta dovuta per l'anno precedente, sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66.
L’acconto va versato in due rate:
– la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione. Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto se d’importo non superiore a euro 103. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo;
– la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro il 30 novembre ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo di imposta.
È facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza.
Non sono obbligati al versamento dell’acconto i produttori agricoli che nell'anno precedente risultavano esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 e che in tale anno hanno superato i limiti previsti per l’esonero. Sono, invece, tenuti a tale versamento i produttori agricoli che, avendo superato nell’anno precedente il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli compresi nella prima parte della tabella A allegata al citato decreto non rientrano nel regime di esonero per l’anno successivo.
Compensazioni
Può essere effettuata nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals) la compensazione tra i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando il modello di pagamento F24.
I crediti risultanti dalla dichiarazione IRAP possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale sono indicati i predetti crediti.
Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l’eccedenza a credito IRAP può essere utilizzata per compensare altri debiti (IVA, IRES, IRPEF, ritenute) piuttosto che per diminuire l’acconto IRAP.
Si precisa che i crediti IRAP esposti nella sezione III del quadro IR non possono essere utilizzati in compensazione c.d. “orizzontale” .
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:
• in compensazione, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell’eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero, in quanto, in assenza della presentazione della distinta di pagamento F24, l’ente o gli enti destinatari del versamento unitario non possono venire a conoscenza delle compensazioni operate e regolare le reciproche partite di debito e credito;
• in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.
Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta
Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare. Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore ai suddetti limiti, l’eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.
Si ricorda che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta non rileva ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione è effettuata mediante il mod. F24.
Rateizzazione IRAP
E' possibile rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in un numero di rate diverso per ciascuno di essi. I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “rateazione/regione/prov.” del Modello di versamento F24. Sono esclusi dalla rateizzazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto.
Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Ad esempio, qualora la prima rata di versamento scada il 16 giugno la seconda scade il successivo 16 luglio con l’applicazione degli interessi dello 0,33 per cento. Qualora, invece, la prima rata di versamento scada il 16 luglio, la seconda scade il successivo 16 agosto, con l’applicazione degli interessi dello 0,33 per cento.
Si ricorda che, i soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza per ciascuno di essi previsto, devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Pertanto, il soggetto che intende fruire del differimento dal 16 giugno al 16 luglio, ai fini della rateizzazione, può fare riferimento al prospetto sotto riportato, avendo cura di maggiorare preventivamente gli importi della misura dello 0,40 per cento. Si ricorda che gli interessi da rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati separatamente.
Al riguardo, si vedano a titolo di esempio i seguenti prospetti:
Soggetti titolari di Partita IVA | ||||
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento | Interessi % |
1° | 16 giugno | 0,00 | 16 luglio | 0,00 |
2° | 16 luglio | 0,33 | 16 agosto | 0,33 |
3° | 16 agosto | 0,66 | 16 settembre | 0,66 |
4° | 16 settembre | 0,99 | 16 ottobre | 0,99 |
5° | 16 ottobre | 1,32 | 16 novembre | 1,32 |
6° | 16 novembre | 1,65 | -- | -- |
Soggetti non titolari di Partita IVA | ||||
Rata | Versamento | Interessi % | Versamento | Interessi % |
1° | 16 giugno | 0,00 | 16 luglio | 0,00 |
2° | 30 giugno | 0,16 | 31 luglio | 0,16 |
3° | 31 luglio | 0,49 | 31 agosto | 0,49 |
4° | 31 agosto | 0,82 | 30 settembre | 0,82 |
5° | 30 settembre | 1,15 | 31 ottobre | 1,15 |
6° | 31 ottobre | 1,48 | 30 novembre | 1,48 |
7° | 30 novembre | 1,81 | -- | -- |
Sanzioni IRAP
Le sanzioni sotto indicate sono previste dagli articoli 32, 33 e 34 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni, in presenza di debito d’imposta | Sanzione dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta |
Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni, in presenza di debito d’imposta | Sanzione da euro 258 a euro 1.032 |
Presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni | Sanzione da euro 258 a euro 1.032 |
Dichiarazione presentata su stampati non conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale se non sanata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio territorialmente competente | Sanzione da euro 258 a euro 1.032 |
Dichiarazione infedele: dichiarazione in cui è indicato un imponibile inferiore a quello accertato, o comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta |
Sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta |
Omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior il maggiore imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quello dichiarato. |
Sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta elevata del 10 per cento |
Dichiarazione non redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo. Omissione o inesatta indicazione di dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo rappresentante, per la determinazione del tributo o di ogni altro elemento utile per i previsti controlli |
Sanzione da euro 258 a euro 2.065 |
Violazioni dell'obbligo di versamento: omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta in acconto o a saldo o della maggiore imposta risultante dai controlli automatici e formali effettuati | Sanzione del 30% dell’importo non versato.
La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta: – ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica effettuata; – ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo formale effettuato |
Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute | - Sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi - Sanzione del 200% dell’importo dei crediti compensati in misura superiore a 50.000 euro |
Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni, in presenza di debito d’imposta |
Sanzione dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta con un minimo di euro 258 |
Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni, in assenza di debito d’imposta |
Sanzione da euro 258 a euro 1.032 |
Presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni |
Sanzione da euro 258 a euro 1.032 |
- Dichiarazione presentata su stampati non conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; - Dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale se non sanata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio territorialmente competente |
Sanzione da euro 258 a euro 1.032 |
Dichiarazione infedele: dichiarazione in cui è indicato un imponibile inferiore a quello accertato, o comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta |
Sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta |
Omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior il maggiore imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quello dichiarato). | Sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta elevata del 10 per cento |
Dichiarazione non redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo. Omissione o inesatta indicazione di dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo rappresentante, per la determinazione del tributo o di ogni altro elemento utile per i previsti controlli |
Sanzione da euro 258 a euro 2.065 |
Violazioni dell'obbligo di versamento: omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta in acconto o a saldo o della maggiore imposta risultante dai controlli automatici e formali effettuati |
Sanzione del 30% dell’importo non versato.
La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta: – ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica effettuata; – ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo formale effettuato |
Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute | - Sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi - Sanzione del 200% dell’importo dei crediti compensati in misura superiore a 50.000 euro |