Decreto Legge 460/97
Il decreto legislativo 460/97 disciplina dal punto di vista Tributario gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 87, il comma 4 è sostituito dai seguenti: «L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. 4-bis. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività prevalentemente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.»
Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività
Nell’articolo 108 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come sostitutivo dell’articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993,n.517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.».
2. Le attività indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall’imposta sul valore aggiunto sono esenti da ogni altro tributo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l’esercizio delle attività di cui all’articolo 108, comma 2-bis lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, possa considerarsi occasionale
Determinazione dei redditi e contabilità separata
1. All’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
2. Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata.
3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 77, commi 1 e 3-bis. 3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi
Regime forfetario di determinazione del reddito
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 109 è inserito il seguente: «Articolo 109-bis — (Regime forfetario degli enti non commerciali) — 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco dall’articolo 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n.417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciale il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coeff. 15%;
2) da L.30.000.001 a L. 360.000.000 - coeff.25%;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coeff. 10%;
2) da L. 50.000.001 a L. 1.000.000.000, coeff.15%.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio.
5. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.»
Enti di tipo associativo
1. All’articolo 111 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l’attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.»;
b) dopo il comma 4, sono aggiunti infine i seguenti: «4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese dagli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell’Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempre che sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
4-quinques. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinques non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.».
2. Nell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all’esercizio di impresa ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuato da enti di tipo associativo, le parole «e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona»; nello stesso comma, il terzo periodo è soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole «e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona»;
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti: «per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell’Interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempre che tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo e sesto si attuano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese nonché alle associazioni politiche, sindacali o di categoria.».
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima della predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell’articolo 111, comma 4-quinques, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n.633, come modificato dal comma 2, lettera b).
4. Per le associazioni, politiche sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 è di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 111, è inserito il seguente: «Articolo 111-bis - (Perdita della qualifica di ente non commerciale)
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti esclusivamente (prevalentemente) attività commerciale per un intero periodo d’imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dai redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.». 2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, recante disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, all’articolo 4, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: «Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all’articolo 111-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, si applicano anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto».
Enti non commerciali non residenti
1. All’articolo 114 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello stato, nel comma 2, le parole «senza tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 109» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell’articolo 109».
Scritture contabili degli enti non commerciali
1. Nell’articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: «Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagna di sensibilizzazione indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell’articolo 109-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all’articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662.».
Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali
1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, è esente dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastale, sull’incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, né costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell’ente cessionario, a condizione che l’ente dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l’unica azienda dell’imprenditore cedente, questi ha l’obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d’imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del ministro delle Finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408 e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l’imposta sostitutiva è stabilita con l’aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall’articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell’articolo 105 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati a imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l’aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 cento.
2. L’ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 40 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre 1998 optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle perone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell’immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all’articolo 52, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell’ente stesso non acquistato nell’esercizio di impresa indipendentemente dall’anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l’acquisto e l’utilizzazione nell’impresa.
3. Con decreto del ministro delle Finanze, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.