Amministrazioneaziendale.com

Emissione del documento di Trasporto

Fino al 26 settembre 1996, data di entrata in vigore del D.P.R. 472/96 i commercianti al minuto potevano emettere all'atto della consegna o spedizione del bene la bolla di accompagnamento integrata dal corrispettivo o la fattura accompagnatoria (art.12, comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413) in alternativa all'emissione dello scontrino fiscale. Tale alternativa è venuta a mancare con la soppressione della bolla di accompagnamento e di conseguenza i commercianti al minuto che si avvalevano di questa disposizione sono stati costretti a rilasciare in ogni caso lo scontrino fiscale.

Dalla data del 21 Febbraio 1997, con l'entrata in vigore del D.P.R. 696 del 21/12/1996 che recepisce le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lettere e) ed f) della Legge 549/1995, il documento di trasporto, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi, consente nuovamente di evitare l'emissione dello scontrino fiscale.


Sempre per effetto dello stesso D.P.R. 696/1997 lo scontrino fiscale diventa superfluo in caso di emissione di fattura immediata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972. In conclusione, a partire dal 21 Febbraio 1997, i commercianti al minuto ed i soggetti assimilati potranno certificare i corrispettivi alternativamente con una delle seguenti modalità:

-Con emissione di scontrino fiscale;
-Con emissione di fattura immediata;
-Con emissione di documento di trasporto integrato con l'ammontare dei corrispettivi e successiva fattura differita



Fatturazione Immediata

Il regolamento citato precedentemente prevede l'emissione solo della fattura e non più anche contestualmente dello scontrino fiscale. Si possono utilizzare anche i vecchi moduli di fattura accompagnatoria di cui gli operatori sono ancora provvisti, così pure le tipografie autorizzate e i rivenditori possono vendere agli utilizzatori gli stampati relativi alle bolle di accompagnamento sino ad esaurimento delle scorte.

Si precisa che la fattura deve essere emessa e consegnata o spedita in duplice esemplare entro lo stesso giorno in cui l'operazione viene effettuata, vale a dire entro le ore 24 dello stesso giorno (circ. n. 42/503981 del 31. 10 .1974 della soppressa Direzione Generale delle Tasse) e può anche essere trasmessa attraverso sistemi informatici che consentano la materializzazione di dati identici presso l'emittente ed il destinatario (Ris. Min. n. 360879 del 30/04/1986 e n. 571134 del 19/07/1988 della Direzione Generale delle Tasse).

Si ritiene che tra i sistemi informatici di trasmissione del documento di trasporto sia compreso anche il telefax (vedi anche circolare Assonime n. 108 del 16.10.96).



Fatturazione Differita

Per avvalersi della fatturazione differita è necessario emettere un documento avente le caratteristiche di cui all'art. 3, del D.P.R. 472/96 che deve contenere:

- la data ed il numero progressivo;
- le generalità del cedente;
- le generalità del cessionario;
- le generalità dell' eventuale incaricato del trasporto (ditta/ragione sociale, domicilio fiscale, numero di partita IVA codice fiscale);
- la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti.

Emettere fattura entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione della merce, con l'indicazione del numero e della data del documento di trasporto.

Il D.P.R. 696/1996 già citato, all'art. 3, comma 3, prevede che lo scontrino fiscale, emesso al momento della consegna o, se antecedente, al pagamento del corrispettivo, e la ricevuta fiscale, in presenza di determinate caratteristiche, possono essere utilizzati per avvalersi dell'emissione della fattura differita. Le caratteristiche necessarie sono: per lo scontrino fiscale la specifica di natura, quantità e qualità dei beni ceduti ed il numero di codice fiscale dell' acquirente; per la ricevuta fiscale la semplice integrazione dei dati identificativi del cliente.

L'emissione della fattura differita dovrà avvenire entro il mese successivo a quello di esecuzione del trasporto.

La C.M. 249/E dell'11/10/1996 ha ritenuto possibile l'indicazione della data di formazione del documento; l'indicazione della data di esecuzione del trasporto è obbligatoria qualora questo avvenga in un giorno successivo a quello di formazione del documento stesso.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.P.R. 633/72 è possibile riepilogare in un'unica fattura differita le cessioni effettuate nel corso del mese solare precedente facendo attenzione a ricomprendere solo quelle che hanno avuto la consegna o spedizione nello stesso mese.

Relativamente alla quantità da indicare è sufficiente l'indicazione in cifre e non anche in lettere.