Erogazioni liberali alle ONLUS
Le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).
Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:
• Onlus;
• organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
• altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
• amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
• associazioni sindacali di categoria. .
Vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD . Attenzione: per le liberalità alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale erogate è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo. Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.