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Erogazioni alle società di mutuo soccorso

Sono detraibili i contributi associativi, fino a euro 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.


Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD.