Fatturazione degli Interessi
Poiché gli interessi per dilazione di pagamento rientrano nell'ampio concetto di operazioni di credito e di finanziamento, ai sensi della legge Iva sono operazioni esenti.
Pertanto devono essere indicati in fattura, ma non assoggettati a Iva se la dilazione è accordata dopo la emissione della fattura relativa alle merci, deve essere emessa un'apposita fattura per gli interessi.
Gli Interessi di Mora sono gli interessi dovuti a seguito di ritardi unilaterali nell'esecuzione del pagamento da parte del compratore. Poiché gli interessi moratori non costituiscono il corrispettivo per la prestazione di un servizio, bensì il risarcimento del danno per il ritardato pagamento, sono estranei al campo di applicazione dell'iva.
Tali interessi, quindi:
- sono esclusi dalla base imponibile;
- non sono soggetti a fatturazione;
- non concorrono a formare il volume di affari.
Interessi di Mora
Il D.L. 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) dispone che, nell’ambito di una transazione commerciale, chi subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del prezzo, ha diritto alla produzione automatica degli interessi di mora.
Gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, salvo che il debitore sia in grado di dimostrare che l’inadempimento sia stato determinato da cause a lui non imputabili.
Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, è determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali.
Interesse Legale
L’ interesse legale è il corrispettivo dovuto per la possibilità di utilizzare per un periodo di tempo una certa somma di denaro. Uno dei casi più frequenti è la cauzione per la locazione di immobili.
Fino al 1990 il tasso era stabilito dall’art. 1284 del codice civile, e successivamente, il tasso dell’interesse legale viene stabilito tutti gli anni (entro il 15 Dicembre, per l’anno successivo) con decreto del Ministero delle Finanze, che tiene conto del rendimento medio annuo di titoli di Stato di durata inferiore a 12 mesi, e all’inflazione registrata nell’anno.
Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.