Amministrazioneaziendale.com

Il Formulario Rifiuti

L'utilizzo obbligatorio del Formulario di identificazione dei rifiuti, insieme a quello del Registro di carico e scarico, è previsto dalla normativa ambientale.

Sul Registro vanno annotati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti; il Formulario invece è il documento che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti.

Esso riguarda tutte le imprese che trasportano o detengono i rifiuti trasportati, con l’eccezione:

- dei trasporti di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) che non eccedano i 30 kg/giorno o i 30 litri/giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi;

- dei trasporti di rifiuti urbani effettuati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

I Formulari da utilizzare devono essere esclusivamente quelli stampati da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze.

Prima del suo utilizzo, il Formulario va numerato e vidimato di norma dalla Camera di commercio della provincia in cui ha sede legale l’impresa. E' ammesso, entro certi limiti, l'utilizzo dei Formulari vidimati in precedenza dall’Agenzia delle Entrate. La vidimazione è solitamente gratuita, salvo eccezioni.

Il Formulario, accompagnato da un apposito modulo, va presentato:
- numerato progressivamente con l'adozione di numeri di serie;
- con la denominazione del produttore, del detentore o del trasportatore.

La denominazione va riportata sia per i Formulari rilegati che per quelli singoli o su modulo continuo.


Il Formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del Formulario deve rimanere presso il detentore; le altre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario (soggetto autorizzato al recupero o smaltimento), sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore. Quest’ultimo è tenuto a trasmetterne una al detentore, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore stesso.

Tutte le copie del Formulario di identificazione dei rifiuti devono essere conservate per cinque anni.



Registri di carico e scarico rifiuti

A partire dal 13 febbraio 2008, i Registri di carico e scarico rifiuti devono essere numerati e vidimati non più dall’Agenzia delle Entrate ma esclusivamente dalla Camera di commercio competente per territorio (dove è ubicata la sede legale ovvero un’unità locale). Ciò in conseguenza della modifica dell'art. 190, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale), da parte dell'art. 2, comma 24-bis del D.Lgs. n. 4/2008 (correttivo del Codice ambientale).

A decorrere dalla stessa data le imprese interessate non potranno più utilizzare i Registri di carico e scarico già in uso ma non vidimati, mentre potranno continuare ad utilizzare fino al completamento i Registri, già in uso o non ancora in uso, regolarmente vidimati in precedenza dall'Agenzia delle Entrate.

Per la vidimazione dei Registri occorre pagare i diritti di segreteria alla locale Camera di commercio, con causale “Vidimazione Registri carico e scarico rifiuti”.

I diritti devono essere preventivamente versati, per ogni registro da vidimare, tramite bollettino sul conto corrente postale intestato alla Camera di Commercio; in alternativa possono essere pagati direttamente all’apposito sportello camerale, ove attivato. Non è previsto il pagamento di tasse di concessione governativa né di imposta di bollo.

La vidimazione dei Registri, preventivamente numerati a cura dell’impresa interessata, deve essere richiesta tramite la compilazione in ogni sua parte di un apposito modello (scaricabile in genere dal sito camerale).

Per le particolari attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, al posto dei Registri di carico e scarico rifiuti è possibile utilizzare i Registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure fissate dall'art. 39 del DPR n.633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni.



Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la Legge n. 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell'anno precedente la dichiarazione. Il modello va presentato di norma entro il 30 aprile di ogni anno.

Il MUD si articola in varie sezioni. Si riportano di seguito gli obblighi relativi alla sezione rifiuti, rimandando per altri argomenti (imballaggi e veicoli fuori uso) ai testi normativi e ai siti di riferimento; per quanto riguarda in particolare le emissioni.


Soggetti obbligati

Sulla base del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 (Testo Unico Ambientale), così come modificato dal D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, i soggetti che devono presentare il MUD, sezione rifiuti, sono:

1) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

2) imprese ed enti, con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti:
- da lavorazioni industriali,
- da lavorazioni artigianali,
- dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

3) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

4) commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;

5) chi svolge operazioni di recupero e di smaltimento rifiuti;

6) imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi con un volume d’affari annuo superiore ad euro 8.000;

7) enti e professionisti, organizzati come impresa (per esempio cliniche, poliambulatori, ecc.) che erogano prestazioni sanitarie con relativa produzione di rifiuti pericolosi;

8) consorzi costituiti con finalità di recupero di particolari tipologie di rifiuti;

9) Comuni o loro consorzi o Comunità montane o Aziende speciali, per la raccolta e gestione di rifiuti urbani e assimilati e per la gestione di rifiuti speciali;

10) gestori del servizio pubblico per i rifiuti pericolosi conferiti da produttori in base ad apposita convenzione.


Soggetti esclusi

Sono, di conseguenza, esclusi dalla presentazione del MUD:

1) imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui al punto 2) di cui sopra;

2) imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti dalle stesse attività di cui al punto 2), ma che non hanno più di dieci dipendenti;

3) imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo non superiore a euro 8.000;

4) soggetti che conferiscono i propri rifiuti pericolosi al servizio pubblico di raccolta mediante convenzione, limitatamente alla quantità conferita;

5) professionisti, non associati in forma d’impresa, che erogano prestazioni sanitarie (es. studi medici e dentistici in genere con relativa produzione di rifiuti pericolosi);

6) imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;

7) produttori di rifiuti pericolosi non urbani che non sono inquadrati in “enti” o “imprese”;

8) soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.


Modalità di presentazione

Il MUD sezione rifiuti va presentato alla Camera di commercio della provincia in cui ha sede l’unità locale che produce o gestisce i rifiuti stessi.

Per le imprese di solo trasporto dei rifiuti, per unità locale s’intende la sede legale; per le imprese che svolgono attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione, l’unità locale coincide con la sede presso la quale l’impresa conserva i registri di carico e scarico.

Il MUD sezione rifiuti può essere compilato:
- su supporto cartaceo (esclusi i grandi produttori e gestori di rifiuti, oltre che gli autodemolitori e simili);
- su supporto digitale: a tal fine è disponibile un apposito software scaricabile dai siti di Ecocerved e Unioncamere,
- per via telematica, tramite l'apposito sito.

Nei primi due casi il MUD può essere consegnato direttamente allo sportello camerale o spedito con raccomandata senza avviso di ricevimento.

Per ogni MUD presentato occorre pagare i diritti di segreteria, di importo variabile a seconda del supporto utilizzato.