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Iscrizione all'albo delle imprese artigiane

L'iscrizione all'albo artigiani è obbligatoria ad eccezione delle s.r.l. pluripersonali ed è:

costitutiva dell'impresa artigiana;

• condizione necessaria per la concessione di agevolazioni in favore di tale impresa;

• comporta l'annotazione nella sezione speciale del Registro delle Imprese;

comporta l'iscrizione del titolare o di tutti i soci partecipanti all'attività (per le sas, tutti i soci accomandatari) elencando i nomi degli artigiani per l'ufficio di dell'INPS competente. Gli elenchi degli assicurati sono registrati, su richiesta del titolare, le coadiuvanti familiari o parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, che di solito e, soprattutto, collaborare con il proprietario o il socio per l'esercizio del mestiere.





Chi si sicrive all'albo delle imprese artigiane

La ditta individuale deve soddisfare i seguenti requisiti :

1) l'azienda deve avere come obiettivo lo sviluppo di principalmente impegnata nella produzione di merci, compresi semilavorati, o la prestazione di servizi (escluse le attività agricole e le attività di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a meno che non sono solo strumentale e accessoria all 'esercizio della società);

2) l'impresa deve essere esercitata personalmente e professionalmente da parte del titolare, che svolge prevalentemente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo di produzione;

3) il proprietario deve essere in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti dalle leggi dello Stato per le attività che lo richiedono (parrucchieri, estetiste, installatori, riparatori, imprese di pulizia, ecc);

4) l'impresa artigiana può essere fatta anche con le prestazioni di lavoro dei dipendenti diretti personalmente dall' artigiano imprenditore, a condizione che non superino le dimensioni limiti di legge.

5) l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola una attività artigianale.



S.n.c. e le società cooperative devono soddisfare i requisiti seguenti:

1) la maggioranza dei membri, o uno nel caso di due soci devono svolgere prevalentemente lavoro personale, anche manuale, nel processo di produzione;

2) almeno uno dei soci coinvolti nell'attività devono essere in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti dalle leggi dello Stato per le attività che lo richiedono (parrucchieri, estetiste, installatori, riparatori, imprese di pulizia, ecc);

3) il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale.


• Le s.a.s. devono soddisfare i requisiti seguenti:

1) ciascun socio accomandatario, indipendentemente dal numero di soci accomandanti deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività artigiana, giocando prevalentemente nel loro lavoro, anche manuale, nel processo di produzione;

2) almeno uno dei soci coinvolti nell'attività devono essere in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti dalle leggi dello Stato per le attività che lo richiedono (parrucchieri, estetiste, installatori, riparatori, imprese di pulizia, ecc.)


Le S.r.l. unipersonali devono soddisfare i requisiti seguenti:

1) il socio unico deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività artigiana, giocando prevalentemente nel loro lavoro, anche manuale, nel processo di produzione;

2) il socio unico deve essere in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti dalle leggi dello Stato per le attività che lo richiedono (parrucchieri, estetiste, installatori, riparatori, imprese di pulizia, ecc.)


• Le S.r.l. pluripersonali devono soddisfare i requisiti seguenti:

1) Dal 4 aprile 2001 hanno diritto al riconoscimento artigianale come la successiva registrazione le Srl pluripersonali anche se per questo tipo di società la registrazione all'albo non è obbligatoria.

2) la maggioranza dei membri, o uno nel caso di due soci devono svolgere prevalentemente lavoro personale, anche manuale, nel processo di produzione e mantenere la maggioranza del capitale sociale e organi decisionali (azionisti e Consiglio di Amministrazione).


Consorzi / società di joint venture

Consorzi e società consortile, anche in forma di cooperativa, costituiti da artigiani devono iscriversi nella sezione separata del registro delle imprese di piccole dimensioni.

L'unico requisito per quanto riguarda la loro composizione è che le imprese artigiane non devono essere inferiore a due terzi delle aziende associate e devono tenere la maggior parte dei organi decisionali.