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Liquidazione volontaria

Costituisce la fase finale della vita aziendale. Liquidazione volontaria: decisa liberamente dal soggetto economico. Liquidazione giudiziale: disposta dall’autorità giudiziaria. Il codice civile si occupa della prima. L’altra riguarda legislazioni speciali.

La liquidazione è la conseguenza del verificarsi di cause di scioglimento. Le società di capitali si sciolgono per numerose cause fra cui il decorso del termine, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale o una delibera assembleare.

Gli effetti dello scioglimento si producono alla data di iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano le cause o alla data di iscrizione della delibera assembleare.

Al verificarsi delle cause di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all’art. 2487-bis gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.

Gli amministratori, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l’assemblea dei soci perché deliberi su: numero dei liquidatori; nomina dei liquidatori; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.


La nomina degli amministratori deve essere iscritta nel registro delle imprese. Avvenuta l’iscrizione gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato.

La situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento è un vero e proprio bilancio infrannuale e non una semplice situazione dei conti che sarebbe ottenibile senza difficoltà dalla contabilità aziendale.

Il rendiconto sulla gestione è un bilancio infrannuale che si riferisce alla data di consegna del patrimonio sociale ai liquidatori. Il confronto con la situazione dei conti precedente serve per monitorare gli amministratori nel periodo in cui dispongono di poteri ridotti alla conservazione del patrimonio.

Salva diversa disposizione statutaria o adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio d’esercizio della società, per l’approvazione all’assemblea. Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato e le ragioni e conseguenze di tali valutazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma dell’art. 2487-bis 3° c., con le eventuali osservazioni dei liquidatori.

Quando sia prevista una continuazione anche parziale dell’attività d’impresa, le relative poste di bilancio devono avere un’indicazione separata. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio nella suddivisione dell’attivo.

Decorso il termine di 90 giorni senza che i soci abbiano proposto reclami, il bilancio finale di liquidazione si intende approvato. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Le norme riferite alle società di capitali non richiedono esplicitamente la redazione del bilancio iniziale di liquidazione o inventario di liquidazione (per le società di persone invece tale documento è richiesto). Tuttavia è necessario che, alla stessa data di redazione del conto della gestione – cioè alla nomina dei liquidatori – venga redatto il bilancio iniziale di liquidazione, cioè lo stato patrimoniale al quale sono applicati i criteri di valutazione in ipotesi di liquidazione (ogni bene diventa oggetto di autonoma valutazione in relazione alla sua capacità di trasformarsi in danaro; per le passività vale il criterio della presunta estinzione).


Criteri di valutazione in ipotesi di liquidazione:

1) Non possono essere iscritte spese di impianto, di pubblicità, di ricerca e sviluppo;

2) Vanno iscritti, ancorché non presenti prima, beni immateriali suscettibili di autonomo realizzo;

3) Va iscritto il fondo spese future relative alla fase liquidatoria;

4) I beni materiali vanno valutati al presunto valore di realizzo;

5) Il valore di presunto realizzo dei crediti probabilmente peggiora;

6) Nel patrimonio netto vanno evidenziate le “rettifiche di liquidazione”.


I Bilanci annuali di liquidazione devono essere redatti annualmente e sottoposti alla approvazione dell’assemblea. Le valutazioni in ipotesi di liquidazione vanno riviste dai liquidatori in occasione di ogni bilancio. Per quanto compatibili, si rinvia agli schemi di bilancio previsti dal codice civile. Minus e plusvalenze di realizzo vanno classificati fra i componenti straordinari.

Il primo bilancio infra-liquidazione comprende anche i componenti di reddito relativi all’ultima frazione di anno di amministrazione ordinaria. In nota integrativa vanno esposti gli effetti della variazione dei criteri di valutazione.

Le Scritture contabili della procedura di liquidazione consistono in:

1. scritture propedeutiche alla redazione del rendiconto degli amministratori alla data di messa in liquidazione della società;

2. scritture relative al passaggio dalle valutazioni di funzionamento alle valutazioni di liquidazione;

3. Scritture relative ai bilanci annuali e al bilancio finale.

In caso di liquidazione il reddito compreso tra l’inizio dell’esercizio e l’inizio della liquidazione è determinato in base alle risultanze del conto di gestione previsto dall’art. 2277 c.c. Per le società, il reddito compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale. Il reddito di ciascun esercizio intermedio è determinato in via provvisoria.


Fonte: https://www.odcpu.it