Amministrazioneaziendale.com

Mancato pagamento di una fattura

L’esito infruttuoso di una procedura concorsuale o procedura esecutiva individuale da titolo a variare in diminuzione l’imposta relativa alla parte della fattura che non è stata pagata. Il ministero delle finanze ha ritenuto che anche nelle procedure concorsuali sia necessaria la definitività della perdita del credito conseguente all’esecutività dello stato finale di riparto.

Al momento dell’avvenuta chiusura per fallimento di un’impresa, la nota di variazione può essere emessa dalla società originariamente creditrice per una fornitura anche nel caso in cui avesse ceduto tale credito pro-soluto ad una società terza. La nota di variazione rettifica infatti la fattura originaria e deve intervenire tra le medesime parti dell’operazione cui si riferisce.



Costituzione in mora del debitore

La costituzione in mora del debitore è una richiesta fatta per iscritto dal creditore al debitore intimandogli di adempiere all'obbligazione. Questa richiesta viene comunemente inoltrata da uno studio legale a lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in modo da consentire di provare la data del ricevimento.



Il decreto ingiuntivo

Un decreto ingiuntivo rappresenta un ordine dato dal giudice al debitore di pagare per l'impegno assunto per esempio il pagamento di una fattura entro un certo periodo di tempo che di norma sono 40 giorni. Decorso tale termine, il decreto diventa immediatamente esecutivo e sarà possibile procedere al pignoramento dei beni del debitore.


Il decreto ingiuntivo viene di norma emesso dopo la richiesta del creditore, ed ha il vantaggio di essere molto più veloce e meno oneroso di un procedimento giudiziario ordinario.

Contro il decreto ingiuntivo sarà per il debitore possibile fare opposizione entro i termini previsti dal decreto stesso (normalmente 40 giorni)

Affinché sia possibile emettere un decreto ingiuntivo è necessario che il credito sia certificato da documenti che possano certificare l'esistenza dello stesso. È inoltre necessario che il credito sia provabile mediante prova scritta, solitamente da un notaio.


Opposizione ad un decreto ingiuntivo

L'opposizione fatta nei confornti di un decreto ingiuntivo può essere inoltrata mediante atto di citazione entro i termini previsti nel decreto stesso.

Ci si può opporre al decreto ingiuntivo, se il credito rischiesto è già stato estinto, inesistente, oppure se vengono riscontrati dei vizi che pregiudicano il pagamento delle fatture emesse dal creditore

Dopo l'opposizione, il giudizio avrà luogo seguendo le norme del procedimento ordinario. Se ricorrono gravi motivi, il giudice può addirittura sospendere la provvisioria esecutività del decreto ingiuntivo.