Compilazione modello 770
La dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti, in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: il Mod. 770 Semplificato e il Mod. 770 Ordinario.
• Il Mod. 770 semplificato deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno per il periodo d’imposta precedente. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il la fine di luglio, presentando il Mod. 770 Semplificato.
• Il Mod. 770 ordinario deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d’imposta utilizzati. La
trasmissione telematica deve essere effettuata entro fine luglio, presentando il Mod. 770/2010 Ordinario.
Il Mod. 770 semplificato deve contenere i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate esposti nei prospetti ST, SV e SX qualora il sostituto d’imposta non sia tenuto a presentare anche il Mod. 770 Ordinario. I sostituti d’imposta, se non tenuti a presentare anche il Mod. 770 Ordinario, devono concludere il loro adempimento dichiarativo entro fine luglio, presentando solo il Mod. 770 semplificato, comprensivo dei prospetti ST, SV e SX relativi ai dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate.
Nel caso in cui, invece, il sostituto d’imposta, in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell’anno, sia tenuto a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO, deve produrre il Mod. 770 semplificato senza i prospetti ST, SV e SX, in quanto i dati in essi contenuti dovranno essere evidenziati nei quadri ST, SV e SX del Mod. 770 ordinario. In tale ipotesi il ravvedimento per omesso versamento di ritenute di lavoro dipendente e/o autonomo afferente al periodo d’imposta, dovrà comunque essere perfezionato entro il termine di presentazione del Mod. 770 semplificato.
Il sostituto d’imposta tenuto a presentare anche il Mod. 770 ordinario, può, peraltro, produrre il modello 770 semplificato comprensivo dei prospetti ST, SV e SX qualora non abbia operato compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti al Mod. 770 semplificato e quelli relativi al Mod. 770 ordinario.
È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il Mod. 770 semplificato inviando, oltre al frontespizio, le Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i prospetti SS, ST, SV ed SX separatamente dalle Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti SS, ST ed SX, sempreché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
• che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
• che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.
Soggetti obbligati a presentare il mod. 770 semplificato
Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770 semplificato coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte. Sono altresì tenuti a presentare la suddetta dichiarazione coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, all’INPDAP, all’IPOST e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL. Tali soggetti sono:
• le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
• gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
• gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche università statali, regioni, province, comuni, ed enti privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
• le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
• le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
• i Trust;
• i condomìni;
• le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
• le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
• le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
• le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
• le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
• i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
• le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
• le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
• le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute;
• i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto.
Sono, inoltre, tenuti alla presentazione del Mod. 770 semplificato i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M).
Sono, comunque, tenuti alla presentazione del Mod. 770 semplificato i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.
Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione del Mod. 770 semplificato, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto nella parte C relativa alla citata comunicazione. In particolare, devono presentare il Mod. 770 semplificato tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria, nonché l’obbligo della denuncia nominativa.
Sono tenute alla compilazione del Mod. 770 semplificato tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPDAP, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPDAP. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.
I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l’imponibile contributivo INPDAP, ai fini previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all’aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti. La dichiarazione, pertanto, ha per oggetto tutti i redditi corrisposti ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall’INPDAP:
– Cassa Pensioni Statali;
– Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
– Cassa Pensioni Insegnanti;
– Cassa Pensioni Sanitari;
– Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
– INADEL;
– ENPAS;
– ENPDEP;
– Cassa Unica del credito.
Composizione del modello 770
La dichiarazione Mod. 770 semplificato contiene i dati identificativi del dichiarante, i dati delle comunicazioni relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, i dati delle comunicazioni relativi alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, ai dati riassuntivi e quelli relativi ai versamenti ed all’utilizzo dei crediti.
- Frontespizio
• Nella prima facciata, l’informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
• nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, domicilio per la notificazione degli atti;
• nella terza facciata, i riquadri: dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.
- Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale
Le comunicazioni contengono i dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e l’assistenza fiscale e sono così suddivise:
PARTE A – Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme;
PARTE B – Dati fiscali;
PARTE C – Dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
PARTE D – Dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2009, per il periodo d’imposta 2008.
- Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
Le comunicazioni contengono i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di procacciamento di affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio e redditi diversi.
- Prospetto SS
Il prospetto contiene i dati riassuntivi relativi a quelli riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione.
- Prospetto ST
Il prospetto contiene i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionali regionale all’Irpef, alle trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive.
- Prospetto SV
Il prospetto contiene i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all’Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale.
- Prospetto SX
Il prospetto deve essere redatto per riepilogare i crediti nonché i dati relativi alle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997 e ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Modalità e termini di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770 semplificato, deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.
• Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico
La dichiarazione può essere trasmessa:
a) direttamente;
b) tramite intermediari abilitati.
a) Presentazione telematica diretta
I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato. In tal caso devono obbligatoriamente utilizzare:
– il servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti superiore a venti;
– il servizio telematico Internet (Fisconline), qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti non superiore a venti.
Per il computo dei soggetti da considerare, al fine dell’utilizzo dei due diversi servizi per la trasmissione telematica sopramenzionati, occorre fare riferimento al numero di comunicazioni indicate nel riquadro “Redazione della dichiarazione” contenuto nel frontespizio. Con analogo ed autonomo criterio dovranno procedere, nella scelta del servizio telematico per la presentazione del Mod. 770 ordinario, anche i soggetti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione, avendo riguardo esclusivamente al numero dei soggetti indicati nei quadri di quest’ultima dichiarazione.
Qualora il sostituto, tenuto a presentare il Mod. 770 semplificato per un numero di soggetti non superiore a venti, sia tenuto a presentare anche il Mod. 770 ordinario con riferimento ad un numero di soggetti superiore a venti, utilizzerà per la trasmissione telematica di entrambi i modelli, il servizio telematico Entratel.
Allo stesso modo, dovrà utilizzare il servizio telematico Entratel, il sostituto d’imposta che si avvale della facoltà di inviare separatamente le comunicazioni dati delle certificazioni di lavoro dipendente e quelle di lavoro autonomo qualora una delle due parti contenga un numero di comunicazioni superiore a venti.
Si ricorda che, in ossequio al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2009, i soggetti diversi dalle persone fisiche, ivi comprese le Amministrazioni e gli enti pubblici, effettuano la trasmissione telematica della presente comunicazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati:
1) per via telematica, tramite il proprio rappresentante legale, abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
2) con modalità cartacea, presentando la relativa richiesta di inserimento, redatta sull’apposita modulistica, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha rilasciato l’abilitazione, se l’utente è già abilitato, ovvero presso qualsiasi ufficio della regione in cui l’ente ha il proprio domicilio fiscale, se l’utente non è ancora abilitato; la richiesta può essere presentata sia dal rappresentante legale che dal rappresentante negoziale.
I gestori incaricati designati con le modalità sopra descritte possono, in via eventuale, nominare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in nome e per conto della società non residente identificata direttamente ai fini IVA. I gestori incaricati effettuano tale comunicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline.
b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati
Gli intermediari, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l’impegno della presentazione per via telematica avvalendosi del servizio telematico Entratel. Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:
• gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
• gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
• gli iscritti negli albi degli avvocati;
• gli iscritti nel registro dei revisori contabili;
• le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori
• le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche;
• i Caf – dipendenti e Caf Imprese;
• coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
• gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.
Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli.
Tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nei predetti decreti, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza e dai singoli associati alle predette associazioni. Le società partecipate trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione, ma l’impegno a presentarle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei loro clienti.
Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un soggetto non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l’inoltro all’Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l’impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante. L’accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l’intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata.
Redazione della dichiarazione 770
Il riquadro ”Redazione della dichiarazione”, posto nella terza facciata del frontespizio del Mod. 770 semplificato, è composto da quattro sezioni che devono essere alternativamente utilizzate a seconda della modalità di presentazione prescelta:
• la sezione I è riservata ai sostituti d’imposta che intendano procedere alla trasmissione integrale del Mod. 770 semplificato (Frontespizio, Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati e/o comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, prospetti SS, ST, SV e SX).
In particolare, tale sezione dovrà essere compilata:
– dal sostituto che sia tenuto a presentare esclusivamente il Mod. 770 semplificato. In tal caso, occorrerà indicare il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione barrando la casella SS. Inoltre barrare le caselle ST, SV e SX qualora siano state operate ritenute ed effettuate compensazioni;
– dal sostituto che, essendo tenuto alla presentazione anche del Mod. 770 ordinario e, non avendo effettuato compensazioni “interne”, tra i versamenti attinenti al Mod. 770 semplificato (ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e quelli relativi al Mod. 770 ordinario (redditi di capitale), abbia optato per l’invio integrale del Mod. 770 semplificato (comprensivo dei prospetti ST, SV ed SX).
In tal caso, occorrerà indicare il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione barrando la casella SS. Inoltre barrare le caselle ST, SV e SX qualora siano state operate ritenute ed effettuate compensazioni nonché la casella ”Presenza di modello 770 ordinario”;
• la sezione II deve essere compilata dai sostituti d’imposta che procedono alla trasmissione del Mod. 770 semplificato con successivo inoltro dei prospetti ST, SV ed SX nell’ambito del Mod. 770 ordinario. Il sostituto è obbligato a tale modalità di invio qualora abbia effettuato compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti al Mod. 770 semplificato (ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e quelli relativi al Mod. 770 ordinario (ritenute su redditi di capitale). In assenza delle suddette compensazioni, il sostituto è tenuto a compilare la presente sezione qualora non abbia optato per l’invio integrale del Mod. 770 semplificato (comprensivo dei prospetti ST, SV ed SX). Nel compilare la sezione va sempre indicato il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione, barrando altresì la casella SS.
• la sezione III deve essere compilata dai sostituti d’imposta che intendano separare il Mod. 770 semplificato ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative alle certificazioni lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti SS, ST, SV ed SX. Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
– che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
– che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.
In questo caso, indicare il numero delle comunicazioni trasmesse relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati barrando la casella SS. Inoltre barrare le caselle ST, SV ed SX qualora siano stati effettuati versamenti ed eseguite compensazioni, specificando, nell’apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione. Nel caso di successivo invio del Mod. 770 ordinario barrare, altresì, la casella “Presenza di modello 770 Ordinario”;
• la sezione IV deve essere compilata dai sostituti d’imposta che intendano separare il Mod. 770 semplificato ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ed i relativi prospetti SS, ST ed SX. Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
– che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
– che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.
In questo caso, indicare il numero delle comunicazioni trasmesse relative a certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi barrando la casella SS. Inoltre barrare le caselle ST e SX qualora siano stati effettuati versamenti ed eseguite compensazioni, specificando, nell’apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione. Nel caso di successivo invio del Mod. 770 ordinario barrare, altresì, la casella “Presenza di modello 770 Ordinario”.
Nel caso in cui l’invio delle sezioni III e IV venga effettuato separatamente dallo stesso sostituto d’imposta, questi dovrà annotare il proprio codice fiscale in entrambe gli invii.
Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale
Considerato che le comunicazioni richiedono tutti i dati già presenti nelle certificazioni rilasciate ai sostituiti, i campi già contenuti nel CUD sono riportati con la stessa numerazione ed evidenziati con il tratteggio. Inoltre, per una più facile compilazione del modello, è stato disposto che:
• le istruzioni relative ai punti del CUD concernenti i dati fiscali sono riportate integralmente in questo paragrafo (comprese quelle relative al campo “annotazioni” presente solo nel CUD) e debbono pertanto intendersi riferite alle certificazioni già rilasciate dal sostituto d’imposta;
• le istruzioni relative ai dati previdenziali ed assistenziali INPS, INPDAP e IPOST analoghe a quelle contenute nel CUD sono riportate in Appendice;
• le istruzioni relative agli ulteriori dati richiesti nel presente modello sono evidenziate con il colore verde.
I dati relativi a ciascun percipiente devono essere contenuti in un’unica comunicazione. Tale modalità di indicazione dei dati dovrà essere seguita anche in presenza di più certificazioni legittimamente rilasciate dal sostituto per il medesimo periodo d’imposta allo stesso percipiente. In questo caso, i dati relativi alle somme e valori assoggettati a tassazione sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote nonché quelli relativi agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, dovranno essere indicati con riferimento all’ultimo CUD rilasciato, mentre sarà necessario fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i punti necessari. Analogamente, in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più de cuius, il sostituto dovrà fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i punti necessari.
Per ciascun percipiente dovranno, invece, essere trasmesse più comunicazioni nelle seguenti ipotesi:
– erogazione di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale;
– erogazione all’erede di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all’erede medesimo in qualità di lavoratore atteso il diverso regime di tassazione;
– erogazione nell’anno di più prestazioni in forma di capitale comprese nel maturato dal 1/1/2007 assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta con diversa aliquota.
Ciascuna comunicazione deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell’apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della stessa e dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra. Il codice fiscale del sostituto d’imposta va invece compilato esclusivamente nel caso di operazioni straordinarie e successione.
Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
La presente parte va utilizzata per indicare:
• le corresponsioni di somme erogate riferite a redditi di lavoro autonomo o redditi diversi;
• le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
• i corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti d’appalto.
Vanno indicate in questo riquadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma. Relativamente ai compensi (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche) non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.