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Compilazione Unico Società di persone

Il Modello UNICO società di persone è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare la dichiarazione dei redditi e dell’IVA.

Si ricorda che, sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che hanno un periodo di imposta coincidente con l’anno solare precedente all'anno della stessa dichiarazione e che sono tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi che della dichiarazione IVA.


Il modello UNICO Società di persone ed equiparate si compone di due modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:

Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;

Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V.


Costituiscono, inoltre, parte integrante del modello UNICO – Società di persone ed equiparate i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, dei parametri e degli indicatori di normalità economica.

I modelli per la dichiarazione dei redditi e dell’IVA, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma autonoma.

Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO.

Nelle istruzioni contenute nella dichiarazione dei redditi e in quella dell’IVA sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni. Tutti i modelli e le relative istruzioni per la compilazione non sono più stampati né distribuiti a cura dell’Agenzia delle entrate ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o da altro sito purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello.

Nel predetto sito Internet dell’Agenzia delle entrate i modelli e le relative istruzioni sono disponibili inoltre in uno speciale formato elettronico riservato ai soggetti che utilizzano sistemi tipografici al fine della loro riproduzione





Come si utilizza il Modello Unico società di persone

È considerato periodo di imposta coincidente con l’anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, purché chiuso al 31 dicembre.

Sono invece considerati periodi di imposta non coincidenti con l’anno solare quelli infrannuali, chiusi cioè in data anteriore al 31 dicembre.

I contribuenti che hanno un periodo di imposta non coincidente con l’anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata. Per i periodi di imposta che si sono chiusi anteriormente al 31 dicembre la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO approvato nel corso dell'anno successivo.

I curatori fallimentari sono tenuti alla presentazione in forma non unificata delle dichiarazioni relative al soggetto fallito, nei termini previsti per ciascuna di esse.

Il modello è di colore pantone 235 U tuttavia è consentita la stampa monocromatica utilizzando il colore nero, purché sia garantita la leggibilità del modello stesso nel tempo. Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola. Qualora il contribuente provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato.

In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente conserverà poi l’originale della dichiarazione che gli verrà restituito dall’intermediario dopo la presentazione per via telematica nella quale l’intermediario stesso avrà compilato e sottoscritto il riquadro relativo all’assunzione dell’impegno alla presentazione per via telematica.





Modalità e termini di presentazione di Unico SP

In base a quanto disposto dalle norme di legge, le società o associazioni obbligate alla compilazione di Unico Società di Persone, presentano all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi esclusivamente per via telematica entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite la banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro.

La dichiarazione, da presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate può essere trasmessa:

a) direttamente;
b) tramite intermediari abilitati.

I servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet. Rimane ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso.





Quando si presenta Unico società di persone

La dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, va presentata per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

I termini di presentazione, invece, delle altre dichiarazioni da presentare autonomamente, nei casi in cui non è consentito includerle nella dichiarazione unificata, sono indicati nelle istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni disponibili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate.

Si ricorda che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.





Soggetti obbligati presentare il Modello Unico SP

Sono obbligati alla presentazione del Modello UNICO SP le Società di persone ed equiparate e le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

• Società semplici;

• Società in nome collettivo e in accomandita semplice;

• Società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza);

• Società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);

• Associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;

• Aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);

• Gruppi europei di interesse economico GEIE


Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività nel territorio dello Stato. L’oggetto principale è determinato in base all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata.

Il Modello UNICO Società di persone ed equiparate deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell’anno precedente, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (Irpef o Ires dovute dai singoli soci). La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate ed è composta dal frontespizio e dai quadri aggiuntivi.

I quadri aggiuntivi vanno utilizzati per dichiarare le diverse tipologie di reddito prodotto nell’anno precedente dalla società o associazione.

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali si riferiscono.

Se nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione la società dichiarante è stata interessata da una operazione di fusione, quale società incorporante o risultante dalla fusione stessa, o da una operazione di scissione, quale società beneficiaria, va compilato il quadro RV, sezione II. I soggetti che sono stati interessati da una operazione di fusione e/o di scissione devono inoltre compilare l’apposito quadro RV concernente il prospetto di riconciliazione tra i dati di bilancio e fiscali.





Quadro RH - Redditi di partecipazione in Società di persone ed equiparate

Il presente quadro deve essere compilato dalle società semplici o associazioni fra artisti e professionisti, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l’oggetto principale dell’attività e che partecipano in qualità di soci a società di persone ed equiparate residenti.

Le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all’inizio del periodo di imposta.

Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Di conseguenza, ciascuno dei soci, se società semplice o associazione fra artisti e professionisti, deve dichiarare nel presente quadro la quota del reddito (o della perdita) della società di persone, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli é proporzionalmente imputabile.

Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale sono imputate, per l’intero, ai soli soci accomandatari .





Unico Societa di Persone - Versamenti

I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione, devono essere eseguiti entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio.

I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo e prima rata di acconto per l'anno successivo) nel periodo dal 16 giugno al 16 luglio devono applicare, sulle somme da versare, la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.

Anche il saldo dell’IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio. Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell’IVA scade il 16 marzo, i contribuenti che si avvalgono della possibilità di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 16 marzo al 16 giugno, devono maggiorare tale importo dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 16 giugno al 16 luglio deve applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 16 giugno.

Il contribuente che effettua il versamento dell’IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d’imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l’importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all’imposta.

I contribuenti IVA trimestrali che effettuano il versamento dell’IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna “Importi a debito versati” della sezione “Erario” un unico importo comprensivo dell’IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell’1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.

Si ricorda che gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (es. rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non superano ciascuno il limite di 12 euro.

I versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione vanno effettuati con il Modello di pagamento unificato F24; i titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute. I soggetti non titolari di partita IVA possono inoltre continuare ad effettuare i versamenti presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

Nella compilazione della delega F24 si deve tener presente che:

• gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all’interno della stessa sezione utilizzando l’apposito codice tributo;

• in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;

• l’importo minimo da indicare nel modello, relativamente ad ogni singolo codice tributo, è pari ad euro 1,03, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi.





Unico Societa di Persone - Compensazione

La compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del Modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata.

I crediti risultanti dal Modello UNICO possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. L'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 10.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, è subordinato l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

– in compensazione utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell’eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero, in quanto, in assenza della presentazione della distinta di pagamento F24, l’ente o gli enti destinatari del versamento unitario non possono venire a conoscenza delle compensazioni operate e regolare le reciproche partite di debito e credito;

– in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta
Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare. Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l’eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo. Si ricorda che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta non rileva ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione è effettuata mediante il mod. F24.

Compensazione dei crediti IVA
I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA. I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell’eccedenza dell’IVA detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza. Tale compensazione, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’apposita istanza da cui emerge il credito.

Compensazione dei crediti Inps
Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, sempre che non sia stato chiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l’apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Compensazione dei crediti Inail
I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall’autoliquidazione dell’anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall’autoliquidazione 2009/2010 in scadenza al 16 febbraio 2010, potrà essere utilizzato in compensazione da tale data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L’eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso. Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell’Inail.





Unico Societa di Persone - Rateizzazioni

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte in un numero di rate diverso per ciascuno di essi. I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “rateazione/regione/prov.” del Modello di versamento F24. Sono esclusi dalla rateizzazione solo gli importi a titolo di acconto IVA.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i soggetti titolari di partita IVA, ovvero entro la fine di ciascun mese per gli altri soggetti. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

I contribuenti titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 16 luglio con l’applicazione degli interessi dello 0,33 per cento ovvero, entro il 16 agosto, con l’applicazione degli interessi dello 0,33 per cento e cosi via. Al riguardo si veda il seguente schema:

Rata Versamento Interessi % Versamento Interessi %
16 giugno 0,00 16 luglio 0,00
16 luglio 0,33 16 agosto 0,33
16 agosto 0,66 16 settembre 0,66
16 settembre 0,99 16 ottobre 0,99
16 ottobre 1,32 16 novembre 1,32
16 novembre 1,65 -- --

I contribuenti non titolari di partita IVA, possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno con l’applicazione degli interessi dello 0,16 per cento ovvero entro il 31 luglio, con l’applicazione degli interessi dello 0,16 per cento e cosi via. Al riguardo si veda il seguente prospetto

Rata Versamento Interessi % Versamento Interessi %
16 giugno 0,00 16 luglio 0,00
30 giugno 0,16 31 luglio 0,16
31 luglio 0,49 31 agosto 0,49
31 agosto 0,82 30 settembre 0,82
30 settembre 1,15 31 ottobre 1,15
31 ottobre 1,48 30 novembre 1,48
30 novembre 1,81 -- --


Presentazione telematica Unico Società di persone

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:

• il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione a più di venti soggetti

• il servizio telematico Fisconline, utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l’obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni.

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i versamenti delle imposte dovute, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste Italiane S.p.a. Ormai da tempo, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con l’Agenzia delle entrate.



Controllo della dichiarazione Unico SP

L’ Agenzia delle entrate distribuisce gratuitamente i prodotti software che permettono di verificare la conformità della dichiarazione alle specifiche tecniche approvate con provvedimento del direttore dell’Agenzia. I programmi di controllo forniti dall’Agenzia delle entrate consentono, in particolare:

di verificare che l’elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;

di verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.;

di eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.


Si sottolinea che l’utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; essi costituiscono un ausilio per l’utente, in quanto segnalano la presenza di errori che impedirebbero l’accettazione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate durante la fase di controllo successiva all’invio. Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l’Agenzia delle entrate distribuisce gratuitamente anche il software che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione così come predisposta in formato elettronico: infatti il contenuto di quest’ultima può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.





Scarica i modelli e le istruzioni di UNICO SP 2010

pdf Modello Unico Società di Persone 2010
pdf Istruzioni Modello Unico Società di Persone 2010