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Movimenti con la Repubblica di San Marino

Il D.P.R. 14/8/1996 n. 472 nulla dice in merito al D.M. 24/1/79 che aveva istituito il documento di trasporto per le transazioni con la Repubblica di San Marino.

La circolare ministeriale n. 225/E del 16/9/96 ha invece esplicitamente chiarito che non si applicano più le disposizioni del citato D.M. ma che, in virtù dell'art. 1 del D.M. 13439 del 29/12/72, continua comunque a sussistere l'obbligo di emissione di un documento di accompagnamento.

Si ritiene che nel caso ci si avvalga della fatturazione immediata sia necessario che la merce venga comunque scortata dal documento di trasporto o eventualmente dalla fattura immediata integrata dagli elementi del documento di trasporto stesso; non è naturalmente obbligatoria l'indicazione di tutti i dati che venivano richiesti nel vigore del D.P.R. 627/1978, ma solo di quelli indicati al comma 3 dell'art. 1 del D.P.R. 472/96 e cioè la data, le generalità del cedente, del cessionario e dell' eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti mentre è ancora opportuna l'indicazione della causale del trasporto.

Non risultano ad oggi disposizioni contrarie della Repubblica di San Marino in merito alla procedura sopra evidenziata; del resto la fattura accompagnatoria prevista dalla precedente normativa era comunemente ritenuta idonea ed è tutt'ora utilizzata dalle aziende in attesa di esaurimento della modulistica.


Il documento deve essere emesso in almeno tre copie di cui due da esibire all'Ufficio tributario di San Marino all'atto dell'introduzione dei beni in detto Stato.

Le autorità sammarinesi, con decreto 23/9/96 confermato che analogo documento deve essere operatori per i beni provenienti a qualsiasi titolo.

In considerazione dell'idoneità del documento di accompagnamento a vincere le presunzioni stabilite dall'art. 53 della legge IVA, si ritiene superata la circolare ministeriale 20/4/73 n. 30­510542 che imponeva l'annotazione in apposito registro, numerato e bollato ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 633/72, dei beni inviati in Italia da operatori sammarinesi a scopo di lavorazione e deposito.