Perdite per mancata coltivazione
Se una tenuta di campagna è costituita da almeno due terzi dei terreni classificati come seminativi a prodotto annuo non è stata coltivata, neppure in parte, per un anno intero, per motivi non dipendenti dalla tecnica agricola, il reddito dominicale per l'anno che si è concluso, si considera pari al 30 per cento di quello determinato ai sensi del TUIR.
In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del patrimonio ordinario come base per la formazione delle tariffe per la valutazione, la rendita catastale per l'anno in cui si è verificata la perdita, si considera inesistente. Gli eventi natuali che hanno causato il danno devono essere segnalati dal proprietario entro tre mesi dalla data in cui si sono verificati, se la data non è esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto. Il reclamo deve essere presentato all' ufficio tecnico delle entrate, che verifica la riduzione del prodotto, lo comunica all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e presentare la comunicazione all'ufficio delle imposte.
Se l'evento dannoso interessa una serie di fondi rustici gli uffici tecnici nazionali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti nell'interesse dei possessori danneggiati, di concerto con il controllo pubblico provinciale dell'agricoltura, prevedono la delimitazione delle zone danneggiate e alla valutazione della riduzione dei raccolti e inviare agli uffici fiscali nel distretto in cui si trovano i fondi per le aree delimitate le corografie, indicando le imprese compresi i terreni in quella zona e il reddito catastale relativa a ciascuno di essi.
Il fondo rustico deve essere costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e contigui tra loro in modo da formare un unico appezzamento. La prossimità non è considerata interrotta da strade, ferrovie e corsi d'acqua può essere naturale o artificiale interposto.