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Presunzione di Cessione o Acquisto

L'art. 53 del D.P.R. 633/72 prevede una presunzione di cessione per i beni acquistati che non si trovino nei locali in cui il contribuente esercita la propria attività e dichiarati come tali all'Ufficio IVA competente ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 633/72; prevede altresì una analoga presunzione di acquisto per beni rinvenuti nei locali stessi di cui non sia possibile dimostrarne la provenienza a titolo diverso.

La consegna dei beni a terzi per finalità diverse dalla vendita deve risultare da un documento conservato a norma dell' art. 39 dello stesso D.P.R., oppure da un registro di carico e scarico o dal libro giornale o altro libro tenuto in conformità del Codice Civile.

La bolla di accompagnamento è sempre stata considerata documento idoneo a vincere la presunzione di acquisto o vendita per cui la sua soppressione rende necessaria la verifica del comportamento più opportuno da seguire.

L'art. 1, comma 3, del D.P.R. 472/96 precisa che il documento di trasporto previsto dall'art. 21, comma 4, del D.P.R. 633/72, è idoneo a superare le presunzioni di acquisto e cessione.


Il riferimento fatto all'art. 21 del D.P.R. 633/72 si riferisce solamente alle cessioni di beni e non anche alle altre fattispecie.

La Circolare del Ministero delle Finanze n. 225/E del 16/9/96 precisa però che il documento di trasporto è idoneo a superare le presunzioni di cui all'art. 53 anche per i trasferimenti di beni a titolo non traslativo della proprietà ma, ovviamente, dovrà contenere l'espressa indicazione della causale.

In conclusione il documento di trasporto è sempre idoneo a vincere le presunzioni previste dall'art. 53 del D.P.R. 633/72.

Il D.P.R. 627/78 prevedeva esoneri di natura soggettiva ed oggettiva alla compilazione della bolla di accompagnamento; il D.P.R. 472/96 dispone che cessano di avere efficacia le disposizioni previste dal D.P.R. 627/78 che continuerà ad applicarsi solo per la circolazione di beni sottoposti al regime delle accise, ad imposta di consumo o al regime di vigilanza fiscale nonché a tabacchi e fiammiferi.

La soppressione delle disposizioni del D.P.R. 627/1978, salvo che per i trasporti summenzionati, è totale e riguarda anche le ipotesi di esonero previste dallo stesso D.P.R.: è possibile pertanto che ai fini di vincere la presunzione prevista dall'art. 53 sia necessario emettere un documento per trasporto di beni che, ai sensi del D.P.R. 627/78, erano esonerati dalla bolla di accompagnamento.