Documento di Trasporto e Ricevuta Fiscale
I soggetti che, ricorrendone i presupposti, provvedono alla certificazione dei corrispettivi attraverso il rilascio della ricevuta fiscale, sono esonerati dalla compilazione del nuovo documento di trasporto; inoltre, come precisato al paragrafo precedente, l'emissione della ricevuta fiscale integrata con i dati identificativi del cliente, consente di procedere all 'emissione della fattura differita e sostituisce di fatto il documento di trasporto stesso.
Premesso che la fattura differita va emessa solo per le cessioni di beni, è opportuno chiarire il comportamento da seguire in caso di prestazioni di servizi che presuppongano la consegna del bene finito o lavorato.
Innanzitutto occorre verificare se la prestazione viene resa in un locale non aperto al pubblico o presso un' impresa ovvero se resa in un locale aperto al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione del cliente.
Nel caso di prestazione resa in locale non aperto al pubblico, o presso un'impresa il prestatore del servizio certifica l'operazione con emissione di fattura ordinaria ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/72. Il documento di trasporto dovrà essere sempre emesso qualora si renda necessario vincere le presunzioni di cui all 'art. 53 del D.P.R. 633/72. Al fine di provare l'avvenuta consegna del bene è comunque sempre opportuna l'emissione di un documento di trasporto.
Nel caso di prestazione resa in locale aperto al pubblico o nell' abitazione di clienti non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Tale prestazione deve essere certificata al momento della sua ultimazione mediante emissione di ricevuta fiscale o di fattura-ricevuta fiscale.
Si può ritenere che dal 21 Febbraio 1997 il documento "fattura ricevuta fiscale" sia stato implicitamente abrogato poiché a norma del secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. 696/1996 la normale fattura, emessa ai sensi dell'art. 21, primo comma, del D.P.R. 633/1972, è documento sostitutivo della ricevuta fiscale e quindi della fattura fiscale stessa.
È sempre consigliabile l'emissione di un documento di trasporto qualora l'ultimazione della prestazione avvenga in data successiva alla consegna dei beni, al fine di vincere la presunzione di cui all'art. 53 del D.P.R. 633/72.