Rateizzazione del Canone Abbonamento RAI
E' possibile rateizzare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione tramite trattenuta dagli enti pensionistici, secondo i seguenti criteri:
I soggetti interessati devono essere titolari di prestazioni pensionistiche con incasso mensile, di natura previdenziale o assistenziale come l'assegno sociale o la pensione di invalidità civile.
Il reddito da pensione non deve essere superiore a 18.000 € e il titolare dell'abbonamento deve corrispondere al proprietario della pensione dichiarata.
Queste soggetti possono chiedere al proprio ente pensionistico di effettuare direttamente il pagamento del canone di abbonamento alla televisione a partire dal 2011 attraverso le trattenute sulla pensione.
La richiesta del titolare di pensione è valida per un anno e deve essere fatto entro il 15 novembre dell'anno precedente all'anno in cui l'abbonamento annuale si si vuole rateizzare.
La domanda, che deve indicare il numero di abbonamento pagamento, rappresenta opzione di pagamento annuale dell'abbonamento e può essere fatta se la persona è titolare di pensione alla data di scadenza per la presentazione. Se la persona è titolare di due o più pensioni, erogate da più enti pensionistici, il totale non deve essere superiore a € 18.000, per poter presentare la richiesta a uno dei due enti. In ogni caso, la pensione su cui effettuare la deduzione deve avere un importo annuo tale da consentire il recupero dell'intera quota annuale. Il limite di reddito dev'essere riferito al reddito da pensione maturato nel corso dell'anno precedente rispetto alla richiesta. Per i soggetti che non erano titolari di pensione nell'anno precedente la richiesta, la verifica deve essere effettuata rapportando ad anno la rata mensile incassata al momento della domanda.
Le trattenute sono fatte dall'ente pensionistico fino ad un massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, che solitamente partono dal mese di gennaio e terminano nel mese di novembre.
La trattenuta da parte della pensione è applicabile per l'importo del canone annuo, salvo quanto previsto in casi particolari.
L'istituzione comunica al pensionato, entro il 15 di gennaio, se la richiesta per l'esecuzione del pagamento rateale è stato accettata, sussistendo i requisiti della norma, o se la stessa è stata respinta. In questo caso, il pensionato deve effettuare il pagamento diretto della quota di abbonamento alla televisione nei modi e termini normalmente previsti.
L'ente certifica al pensionato che l'intero importo dovuto per il canone è stato pagato alla televisione.
Casi particolari
In caso di cessazione della prestazione di pensione, al pensionato o ai suoi eredi devono essere comunicati con l'importo delle rate trattenute fino al momento della cessazione e l'importo residuo.
Se l'importo della pensione è temporaneamente insufficiente l'ente deve suddividere l'importo residuo nel numero di rate ancora utilizzabili per la ritenuta alla fonte. In ogni caso, l'ultima rata deve essere tenuta nel mese di novembre. Se, entro il mese di novembre non è stato possibile trattenere l'intero importo dovuto per il canone di abbonamento annuale è comunicato al pensionato l'importo delle rate trattenute e l'importo rimanente.