Registro dei corrispettivi
Anche in assenza di fatturazione o per le attività seguenti:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
o di qualsiasi obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, resta l'obbligo di registrare i corrispettivi, nell'apposito registro entro il giorno lavorativo successivo (distinguendo tra imponibili, non imponibili ed esenti), fermo restando la data di riferimento ai fini della liquidazione.
Per le attività per le quali è stata rilasciato lo scontrino fiscale, è possibile eseguire una singola registrazione riepilogativa mensile entro il giorno 15 del mese successivo, allegando gli scontrini di riepilogo giornalieri.
Contestuale tenuta di un registro delle spese e registro delle fatture emesse:
E' possibile utilizzare contestualmente sia il registro delle fatture emesse ed il registro dei corrispettivi, in tal caso le fatture verranno registrate solo sul registro delle fatture emesse.