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Le Rimanenze di Magazzino

Le rimanenze di magazzino sono considerate quei beni acquistati da un'azienda e destinati alla vendita o che concorrono alla produzione nella quotidiana attività dell’impresa. All'interno delle rimanenze vengono annoverate le materie prime, le materie di consumo e le materie sussidiarie.


Le materie prime ovvero quei materiali destinati ad essere incorporati nelle lavorazioni aziendali comprendono anche i componenti che concorrono alla realizzazione di prodotti più complessi. Le materie sussidiarie sono invece quei beni che, seppure incorporati in prodotti finiti, rappresentano elementi secondari rispetto alle materie prime. I beni di consumo sono i materiali che vengono utilizzati e consumati nel processo produttivo, come attrezzature deperibili, imballaggi, ecc..

Parlando di rimanenze di magazzino è importante fare un’ulteriore distinzione dei beni:

Prodotti in corso di lavorazione: beni, di sola produzione interna, che si collocano in una fase intermedia del processo di trasformazione aziendale;
Semilavorati: beni acquistati da fornitori esterni o prodotti internamente la cui lavorazione non è ancora stata completata;
Prodotti finiti: beni prodotti dall’impresa e destinati alla vendita;
Merci: beni acquistati dall’impresa e destinati ad essere rivenduti nello stato in cui si trovano al momento dell’acquisto.

Le rimanenze di magazzino devono essere riportate sullo Stato Patrimoniale. Il suo valore patrimoniali, ha però un risvolto economico infatti nel conto valore della produzione deve essere indicata la differenza algebrica fra l’ammontare delle rimanenze finali e l’importo delle rimanenze iniziali.

A fine anno solitamente la valutazione delle rimanenze di magazzino viene effettuata con l’adozione dei criteri indicati dal Codice civile e tale criterio va mantenuto anche negli esercizi successivi. Alla fine di ogni esercizio contabile o anno contabile, sorge pertanto la necessità di valorizzare le rimanenze finali di magazzino nell’inventario. Come di logica, la libertà di valutare le rimanenze di magazzino non deve però cambiare i criteri di valutazione da un esercizio ad un altro in base a motivi di convenienza fiscale. È facile dedurre, infatti, quali potrebbero risultare gli effetti di manovre che si possono effettuare sulla voce rimanenze di magazzino per ridurre o aumentare gli utili fiscali. Pertanto, una volta scelto il criterio di valutazione, questo deve essere mantenuto negli esercizi successivi.

Le rimanenze devono essere valutate, se hanno per oggetto beni non fungibili, al costo specifico oppure se sono costituite da beni fungibili, invece, possono essere valutate indifferentemente con il metodo Lifo, Fifo e con il metodo del costo medio ponderato.

Quest’ultimo criterio parte dal presupposto che le singole merci non sono identificabili e fanno parte di un insieme di beni comunque disponibili.

Da un punto di vista fiscale, le rimanenze devono essere raggruppate in categorie omogenee per valore e per natura a ciascun gruppo deve essere attribuito il valore che si ottiene dall’applicazione del metodo adottato in bilancio e, cioè, del “LIFO a scatti annuale”, del “FIFO” o, in alternativa, del “costo medio ponderato”.

Se in un esercizio il valore medio dei beni determinato con uno di questi tre metodi risulta superiore al valore medio di mercato, tutti i beni potranno essere iscritti in bilancio al valore normale. La svalutazione al valore normale è facoltativa. La valutazione al valore normale resta efficace anche per gli esercizi successivi a meno che nel bilancio non venga ripristinato un valore superiore.

Il criterio prevalente per la valutazione delle rimanenze di magazzino è che deve essere fissato un limite minimo per la valutazione fiscale delle rimanenze. Nel caso in cui si evidenziano delle plusvalenze in bilancio, queste devono sempre essere acquisite a tassazione, in quanto concorrono a formare il reddito dell’esercizio e costituiscono costo fiscalmente riconosciuto per il periodo d’imposta successivo. Viceversa, ogni valutazione al di sotto del minimo richiede una variazione in aumento della dichiarazione dei redditi: cioè nel modello Unico di dichiarazione.

1. Le variazioni delle rimanenze finali, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.

2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.

3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.

4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito", le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.

5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.

7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.

8. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore così determinato a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.