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Sanzioni Amministrative

Le penalità inerenti all’obbligo di fatturazione sono stabilite dall’art. 6 del D.Lgs. 471/97 e si manifestano per i seguenti:

Mancata emissione della fattura o emissione con corrispettivi inferiori - dal 100% al 200% dell’imposta - minimo € 500,00

Idem per le operazioni non imponibili o esenti – dal 5% al 10% dei corrispettivi non fatturati. Se la violazione non rileva agli effetti dell’I.V.A. (effetti del pro-rata) e delle imposte sui redditi, si applica la sanzione fissa da € 500,00 a € 2.000,00; minimo € 500,00;

Chi non indica il proprio numero di codice fiscale è soggetto alla pena pecuniaria da € 100,00 a € 2.000,00

In caso di errore da parte del fornitore, il cliente è tenuto a controllare la fattura ed a chiedere le rettifiche del caso; se il fornitore non provvede alla rettifica entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui il cliente ha registrato la fattura sul libro acquisti, deve far regolarizzare il documento presso il proprio ufficio I.V.A.



Adempimento Tardivo Ipotesi di Reato

Per la riduzione delle sanzioni in caso di adempimento tardivo (Ravvedimento) il soggetto destinatario della sanzione deve provvedere al pagamento in esattoria, in banca o in posta (Mod. F23) a favore dell’ufficio I.V.A. entro 60 giorni dall’atto di contestazione con il beneficio della riduzione ad un quarto delle sanzioni irrogate.


Le norme penali tributarie, modificate dalla legge 15 maggio 1991 n° 154 sanzionavano :

omessa o infedele fatturazione di operazioni imponibili oltre € 25.000,00 di corrispettivi ed oltre il 2% del volume d’affari risultante dall’ultima dichiarazione presentata, o comunque oltre € 50.000,00. La franchigia del 2% opera di fatto per volumi d’affari maggiori. E’ considerata contravvenzione punita con l’arresto fino a 2 anni o l’ammenda fino a € 2.000,00. Omissione o infedeltà oltre 75.000 € e lo 0,25% del volume di affari o comunque oltre € 250.000,00: arresto da 3 mesi a 2 anni e ammenda da 5 a 10 mila euro.



Inesistenza del reato

Non sussisteva la condotta sanzionata penalmente se le operazioni risultano in almeno una scrittura contabile (giornale, inventario, libri I.V.A., fatture o corrispettivi) o in documenti a conservazione obbligatoria e i corrispettivi non fatturati risultino compresi nella relativa dichiarazione annuale, con versamento dell’imposta dovuta.

Analoga esclusione nel caso di corrispettivi non fatturati ma inclusi nelle dichiarazioni già presentate al momento della verifica, e per le operazioni che non danno luogo all’applicazione delle relative imposte