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Scoperto di conto

Nel caso in cui l'importo degli addebiti ecceda quello degli accrediti, il conto assume un saldo debitore per il cliente. Ciò significa che la banca ha anticipato a quest'ultimo le somme necessarie ad eseguire pagamenti e si verifica di conseguenza lo scoperto di conto.

Lo scoperto di conto va distinto dallo sconfinamento che ricorre quando il c/c è assistito da un fido.

Il fido rappresenta un vero e proprio finanziamento. Lo scoperto di conto ha carattere episodico e necessita il pronto rimborso delle somme utilizzate a debito; il fido rappresenta una somma di denaro che la banca ha concesso al cliente e che questi può utilizzare liberamente; richiede la sottoscrizione di un apposito contratto che ne regola l'ammontare e le condizioni (ad esempio: tasso di interesse). L'utilizzo del conto oltre il limite di fido genera lo sconfinamento di conto.


Sull'importo dello scoperto, la banca applica un tasso di interesse, detto appunto debitore per il cliente, fino a quando non siano stati effettuati i versamenti necessari al suo superamento.

Con il Decreto "anticrisi" n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009, sono state introdotte limitazioni alle condizioni al ricorrere delle quali la commissione di massimo scoperto (CMS) - che le banche applicavano ai conti correnti solo per il fatto di mettere a disposizione del cliente risorse utilizzabili in qualsiasi momento - viene reputata legittima.

E' esclusa la possibilità di applicare la CMS a fronte di utilizzi in assenza di fido; si consente, a determinate condizioni, l'applicazione della CMS per i conti affidati con saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a 30 giorni; si ammette un corrispettivo per la messa a disposizione di fondi proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento purché predeterminato con un patto scritto non rinnovabile tacitamente; si richiede l'inclusione di questi oneri nel calcolo del tasso ai fini antiusura.

La CMS non è legittima, quindi, nel caso in cui non sia stato riconosciuto al cliente alcun fido e, anche in questo caso, è nulla se il saldo del conto corrente resta a debito per un periodo inferiore a trenta giorni consecutivi.

Un caso particolare di scoperto è quello per valuta che ricorre qualora il cliente abbia effettuato un versamento a fronte di un pagamento rispettando la stessa data contabile (entrambe le operazioni sono registrate sul conto contemporaneamente), ma la data valuta di quest'ultimo precede quella del primo. E' pertanto possibile che si verifichino saldi contabili a credito con saldi liquidi a debito. È consigliabile controllare con una certa frequenza l'entità del saldo, soprattutto in prossimità della scadenza di pagamenti periodici (affitti, rate di mutuo). Interventi tempestivi consentono di evitare oneri elevati.