Società Semplice
Una società semplice è la tipologia più elementare di costituzione di società e non può essere utilizzata per esercitare di un’attività commerciale. Dall'anno 2001 è obbligatoria per le società semplici l’iscrizione presso la sezione speciale del registro delle imprese, con la finalità di pubblicità legale oltre alla funzione di certificazione anagrafica, e non sono soggette al fallimento in quanto queste società possono costituirsi solamente per lo svolgimento di attività agricole, professionali in forma associata di modeste dimensioni o gestione di proprietà mobiliare o immobiliare.
Non sono previste forme speciali riguardo l'atto costitutivo, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
Dal punto di vista economico, la società semplice non costituisce un tipo di società particolarmente rilevante, ma dal punto di vista giuridico, la sua disciplina viene applicata anche agli altri tipi di società di persone, salvo quanto espressamente disposto dalla normativa specifica relativa a questo tipo di società.
Una volta stipulato, l’atto costitutivo può essere modificato in qualsiasi momento generalmente all’unanimità, col consenso di tutti i soci, se non è previsto diversamente dall'atto costitutivo stesso.
Con la costituzione della società, il socio si obbliga ad effettuare dei conferimenti, cioè apportare alla società i servizi e i beni necessari per l’esercizio comune dell’attività economica:
- Beni in natura: beni mobili o immobili, che possono essere di proprietà o in godimento;
- Denaro;
- Crediti: cessione di un credito del socio alla società
- Attività lavorativa: il socio conferisce la propria attività lavorativa per la società
Amministrazione, rappresentanza e responsabilità
L’amministrazione della società, salvo diverse indicazioni sull'atto costitutivo, spetta a ciascun socio in modo disgiunto dagli altri. Inoltre, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.
Riguardo le responsabilità, i soci rispondono in solido ed illimitatamente per le obbligazioni della società. La responsabilità dei soci non amministratori può essere esclusa mediante un esplicito patto da atto costitutivo. Questo patto, per essere opponibile di fronte a terzi, deve essere portato a conoscenza di questi ultimi con mezzi idonei come l' iscrizione nel Registro delle Imprese.
La società semplice è contraddistinta da un’autonomia patrimoniale imperfetta nel senso che i creditori possono rivendicare i propri crediti sia nei confronti della società che dei singoli soci essendo pertanto liberi di aggredire tanto il patrimonio della società quanto i beni personali dei soci.
Il socio può comunque invitare il creditore ad agire prima sui beni della società indicandogli quelli più semplici da convertire in denaro.
I creditori del socio (per i suoi debiti personali non inerenti l'attività della società), possono invece chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, solo se dimostrano che gli altri suoi beni non sono sufficienti a coprire i loro crediti. colpendo addirittura gli utili spettanti al socio debitore tramite pignoramento presso terzi o procedere al sequestro conservativo della quota del socio in sede di liquidazione.
Scioglimento della Società Semplice
Riguardo le cause di scioglimento la società semplice si scioglie per:
• Decorso del termine;
• Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
• Volontà di tutti i soci;
• Venir meno della pluralità dei soci, se entro sei mesi questa non è ricostituita;
• Altre eventuali cause previste nel contratto sociale.
Lo scioglimento del rapporto limitatamente ad un singolo socio può avvenire invece per morte, recesso o esclusione.