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Spese su beni soggetti a regime vincolistico

Sono detraibili le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell’anno d’imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD.


Attenzione: questa detrazione è cumulabile con quella del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell’anno, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50%. Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese che eccedono euro 48.000,00, per le quali non spetta più la detrazione, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare.