Spese per immobili di edifici ristrutturati
Dal 2002 la detrazione d’imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
All’acquirente o assegnatario dell’immobile spetta una detrazione del 36 per cento o del 41 per cento da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.
In particolare la detrazione spetta nella misura:
– del 36% se il rogito è avvenuto dal 2002 al 2005, dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007, sempreché i lavori di ristrutturazione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006, e se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2013 sempreché i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;
– del 41% se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.
La fruizione di detta detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all’intero edificio siano stati, o vengano, ultimati entro determinate date.
In particolare, l’importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:
• euro 77.468,53 nel caso in cui l’atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;
• euro 48.000,00 nel caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta dal 2003 al 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006, nonché nel caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2013 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012.
Si fa presente che per gli acquisti o assegnazioni effettuati dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi.
La detrazione deve essere fruita nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato stipulato l’atto di acquisto o ricevuta l’assegnazione dell’abitazione. Nel caso in cui siano stati pagati acconti, le detrazioni possono essere fruite nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui sono stati effettuati i versamenti degli acconti.
Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell’anno in cui viene stipulato il rogito l’ammontare sul quale calcolare detta detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio.
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Tale modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti.