Spese veicoli per disabili
Indicare le spese sostenute per l’acquisto:
– di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei disabili;
– di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.
La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18.075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18.075,99, si sottrae l’eventuale rimborso dell’assicurazione.
In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento dell’handicap che comporti per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.
La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo. Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese.
Si precisa che le spese suddette concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99. Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD nel limite dell’importo massimo predetto.