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Lo stato di insolvenza

La legge fallimentare sottolinea come il presupposto oggettivo fondamentale del fallimento sia lo stato di insolvenza, definito dalla legge fallimentare in questi termini:

Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito.

Al riguardo, la giurisprudenza ha attualmente adottato una definizione più moderna di insolvenza, sottolineando come essa consiste nell’impotenza strutturale e non soltanto termporanea a soddisfare regolarmente e con mezzi regolare le proprie obbligazioni, soprattutto i debiti, a causa del venir meno della liquidità e del credito necessario per far fronte alle attività.


Non è pertanto insolvente l’imprenditore che non in grado di soddisfare le proprie obbligazioni con liquidità proprie, goda di credito.

Il venir meno del credito si verifica quando il debitore non ha più la possibilità di reperire il denaro utile all’adempimento delle proprie obbligazioni tramite finanziamenti, in particolar modo bancari, o di ottenere dilazioni di pagamento dai propri creditori.

La valutazione dello stato di insolvenza viene comunque effettuata con riferimento al momento della decisione; ed il relativo apprezzamento costituisce una questione di fatto che, se adeguatamente motivata, non potrà essere censurabile in cassazione.