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Studi di Settore

Il modello da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi - Modello UNICO e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.


I soggetti tenuti alla compilazione di tale modello devono barrare la casella “Studi di settore” collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello UNICO , in corrispondenza del tipo di dichiarazione.





Soggetti obbligati agli Studi di Settore

Il modello deve essere utilizzato dai soggetti che esercitano, in maniera prevalente, una delle attività per le quali risultano approvati i relativi studi di settore. Per attività prevalente si intende l’attività dalla quale è derivato, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare:
dei ricavi, nel caso di più attività esercitate in forma di impresa;
dei compensi, in caso di più attività esercitate professionalmente.

Si precisa che l’indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello UNICO, preclude l’irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica una modifica della prevalenza nell’ambito di codici attività già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. È sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l’attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG) e nella dichiarazione Iva (quadro VA).

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso del periodo di imposta non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

Si ricorda che a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 gli studi di settore si applicano anche nei confronti dei soggetti con periodo d’imposta diverso dai dodici mesi. Pertanto, ad esempio, una società con un periodo d’imposta dall’1/05 al 31/03 è soggetta agli studi di settore ed è tenuta alla compilazione del relativo modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.


- Inizio dell’attività entro 6 mesi dalla cessazione.
Nei casi di inizio dell'attivita nuova entro 6 mesi dalla cessazione della vecchia attività oppure nel caso di mera prosecuzione di una attività preesistente svolta da altri soggetti è previsto che gli studi di settore si applichino comunque. A titolo esemplificativo, rientrano nelle ipotesi di “mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti” le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
• acquisto o affitto d’azienda;
• successione o donazione d’azienda;
• operazioni di trasformazione;
• operazioni di scissione e fusione di società.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di “cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione”, nonché di “mera prosecuzione dell’attività”, ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell’attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri “forfetari”, ancorché sia precluso nei loro confronti l’accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F (per le imprese) o nel quadro G (per i professionisti). I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell’impresa sono coerenti con i ricavi o compensi dichiarati.





Applicazione dei codici di attività Ateco 2007

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007 è stata approvata la tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007.

Tale classificazione deve essere utilizzata con riferimento al codice di attività economica da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2008 ed in ogni altro adempimento posto in essere con l’Agenzia delle Entrate che ne richieda l’indicazione. La tabella ATECO 2007 è resa disponibile in formato elettronico anche su questo sito, all’indirizzo: Classificazione ATECO.





Esclusione dall’applicazione degli studi di settore

Sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, approvato con n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569 (nelle istruzioni di ciascun modello sono indicate le eventuali eccezioni);

2. hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta. Si ricorda che il periodo che precede l’inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell’attività;.

3. determinano il reddito con criteri “forfetari”;

4. rientrano nel regime dei minimi disciplinato dall’art. 1, commi da 96 a 117 della Legge n. 244 del 24/12/2007:

5. sono incaricati alle vendite a domicilio;

6. si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività;

7. sono stati classificati in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata, secondo le indicazioni fornite al punto 9.1 della circolare 27 giugno 2002, n. 58/E.




Periodo di non normale svolgimento dell’attività

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell’attività:

a) i periodi nei quali l’impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;

b) i periodi nei quali l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale, ad esempio, perché:

– la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore;

– non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività;

– è svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;


c) il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto il periodo d’imposta a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l’attività;

d) il periodo in cui l’imprenditore individuale o la società hanno affittato l’unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

f) la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata. Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nel medesimo studio di settore;

g) relativamente ai professionisti, il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari.





Cause di inapplicabilità degli studi di settore

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l’esercizio dell’attività d’impresa da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.





Modalità di compilazione degli studi di settore

Per l’applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore.

Generalmente, non devono essere mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali. Si fa presente, inoltre, che:

1. i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d’imposta;

2. i contribuenti che hanno cessato l’attività e sono interessati da tale causa di esclusione, devono comunicare i dati, che nel presente modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre, tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di cessazione dell’attività; Si precisa inoltre che, anche i contribuenti che hanno cessato l’attività prima del 31 dicembre e hanno nuovamente iniziato l’attività, entro 6 mesi dalla cessazione, nel periodo d’imposta successivo, dovranno comunicare i dati, che nel presente modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre, tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di cessazione dell’attività;

3. generalmente i dati contabili contenuti nei quadri destinati all’indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall’applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F o G e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell’esercizio dell’impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 164 del TUIR;

4. il riferimento alle spese “sostenute”, contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d’impresa, è quello di competenza, mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

Si precisa, inoltre, che per alcuni studi è stato predisposto sia il quadro F (dati contabili previsti per coloro i quali esercitano l’attività in forma d’impresa) sia il quadro G (dati contabili previsti per coloro i quali esercitano l’attività in forma di lavoro autonomo).





Risultati dell’applicazione degli studi di settore

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software GE.RI.CO., reso gratuitamente disponibile dall’Agenzia delle Entrate, è possibile verificare la posizione del contribuente rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore.

L’applicazione GE.RI.CO. è scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo www.agenziaentrate. gov.it e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l’ammontare dei ricavi o compensi presunti sulla base degli studi di settore, i contribuenti possono anche rivolgersi agli Uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L’applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce altresì indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi o compensi dichiarati;
– alla coerenza rispetto ad determinati indicatori di normalità economica e ad indicatori di coerenza.





Indicatori di normalità

Gli studi di settore applicabili sono stati elaborati tenendo conto anche delle risultanze di specifici indicatori di normalità economica.

Pertanto, l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore sarà costituito dal ricavo o compenso puntuale di riferimento, che terrà conto anche dell’eventuale incoerenza rispetto agli indicatori di normalità individuati per il singolo studio di settore.





Asseverazione e attestazione dei dati presi a base per l’applicazione degli studi di settore

I responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l’asseverazione.

A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all’Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell’esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;

– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell’applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nei prescritti libri contabili;

– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.



L’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l’intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l’indicazione di dati espressi in forma percentuale;

b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;

c) relativi alle unità destinate all’esercizio dell’attività.

Un decreto legge, ha previsto che, in caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere attestate, in maniera autonoma rispetto alla disciplina dell’asseverazione, le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione degli studi medesimi.

Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un’incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai predetti studi. L’attestazione in oggetto è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri preposti e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all’assistenza tecnica.

Ne deriva, pertanto, che l’asseverazione dei dati contabili ed extracontabili rilevanti ai fini degli studi di settore può essere apposta solo dai CAF imprese e dai professionisti abilitati, mentre l’attestazione delle cause che possono spiegare la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore e/o le cause che giustificano un’incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai predetti studi, può essere effettuata, oltre che dai soggetti sopra menzionati, anche dai dipendenti delle associazioni di categoria in possesso dei requisiti di legge.





Scarica i modelli e le istruzioni di UNICO SC 2010

pdf Modello Unico Società di Capitali 2010
pdf Istruzioni Modello Unico Società di Capitali 2010