Trasporti con obbligo di documentazione
Il trasporto di alcuni determinati beni è tuttora soggetto all'obbligo fiscale di emissione della bolla di accompagnamento o di altri documenti similari.
L'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento continua ad avere efficacia, in via eccezionale, relativamente ai trasporti di:
- tabacchi;
- fiammiferi;
- prodotti sottoposti al regime delle accise;
- prodotti sottoposti alle imposte di consumo;
- prodotti sottoposti alleregime di vigilanza fiscale previsto dalle disposizioni in materia di imposta sulla produzione e sui consumi: oli minerali, alcole, bevande alcoliche, vino, birra, profumerie alcoliche, ed altri similari.
Il Regolamento che ha soppresso la bolla distingue i tabacchi ed i fiammiferi dagli altri prodotti in quanto pur essendo anch'essi soggetti al regime delle accise sono gli unici la cui tassazione non è disciplinata dal relativo Testo Unico.
Gli oli minerali, l'alcol e e le bevande alcoliche sono da dividersi in due categorie:
- prodotti che viaggiano in regime sospensivo tra depositi fiscali (prodotti che non hanno ancora assolto l'imposta);
- prodotti che hanno scontato l'imposta e che viaggiano tra depositi liberi.
Disposizioni comunitarie (Regolamento CEE n. 27/19/92 dell'll/09/92) hanno stabilito l'emissione di un Documento Amministrativo di Accompagnamento per i prodotti che viaggiano in regime di sospensione d'imposta tra depositi fiscali.
Il Documento Amministrativo di Accompagnamento può essere sostituito da altro documento, ad esempio la fattura immediata, che contenga le medesime informazioni.
L'obbligo di emissione del Documento Amministrativo di Accompagnamento è esteso al trasporto interno ed intracomunitario. Il documento amministrativo di trasporto o suo equipollente deve, prima del suo utilizzo, essere bollato da parte dell'Ufficio tecnico di finanza competente per territorio.
Per i prodotti soggetti ad accisa che hanno già scontato l'imposta occorre distinguere fra:
- trasporto intracomunitario: deve avvenire, tra depositi liberi, previa emissione di un Documento di Accompagnamento Semplificato, conforme al modello previsto dal Regolamento Comunitario n. 3469/92 del 17/12/92;
- circolazione interna: gli oli minerali, l'alcol e e le bevande alcoliche devono essere scortati dal Documento di Accompagnamento Semplificato di cui all'art. 9, D.M. 210/96.
Anche il Documento Amministrativo Semplificato come il Documento Amministrativo di Accompagnamento deve essere stampato dalle tipografie autorizzate ed essere preventivamente bollato dall'Ufficio Tecnico di Finanza prima del suo utilizzo.
Il Dipartimento Centrale delle Dogane ha segnalato con propria nota n. 597 del 16/09/96 l'obbligo di emettere la bolla di accompagnamento anche nei casi in cui la circolazione dei medesimi sia stata esonerata dalla scorta del Documento Amministrativo di Accompagnamento o del Documento Amministrativo Semplificato, senza l'esplicita previsione di alcun documento sostitutivo, a meno che il trasporto non sia contemporaneamente esonerato anche dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento come avviene, ad esempio, per i prodotti alcolici contrassegnati.
I tabacchi ed i fiammiferi viaggiano prevalentemente come prodotti contrassegnati ovvero con bolletta di legittimazione, il che rende superflua l'emissione della bolla di accompagnamento. Un altro prodotto per il quale permane l'obbligo di documentazione del trasporto è il vino ed in particolare per il trasporto dello stesso sono previste norme specifiche, che fanno alcuni distinguo.
Trasporti intracomunitari di vino in recipienti di capacità superiore a 60 litri:
Devono essere scortati dall'apposito documento di trasporto previsto dal Ministero delle Risorse Agricole e Forestali, vidimato prima dell'uso dagli Uffici periferici dello stesso. In sostanza si tratta del Documento Amministrativo di Accompagnamento o del Documento Amministrativo Semplificato, a seconda dei casi, timbrato dall'Ispettorato repressione frodi.
Trasporti intracomunitari di vino in recipienti di capacità fino a litri 60
Devono essere scortati dal medesimo documento di trasporto, però la vidimazione dello stesso può avvenire presso il competente Ufficio Tecnico di Finanza
Trasporti interni di vino in recipienti superiori a 60 litri
Devono essere scortati dalla bolla di accompagnamento e il documento deve essere conforme a quello allegato al regolamento comunitario n. 2238/93 del 26/07/93 e preventi vamente vidimato dall'Ufficio repressione frodi.
I trasporti di prodotti vinosi che hanno già scontato l'imposta contenuti in recipienti di volume inferiore a 5 litri, se il trasporto non riguarda quantitativi superiori a 100 litri complessivi, sono soggetti a contrassegno e, quindi esonerati dalla bolla di accompagnamento.
Trasporti in conto proprio e lettera di vettura
L'avvenuta soppressione della bolla ha fatto tornare pienamente in vigore altre disposizione che risultavano superate oppure integrate all' interno della bolla di accompagnamento merci, fra le altre:
- la documentazione del trasporto in conto proprio;
- la lettera di vettura.
Per il trasporto di cose in conto proprio in vigenza dell'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento, era stata prevista la facoltà di integrarla in calce o sul retro (D.M. 13/04/79) con le indicazioni rese obbligatorie dall'art. 10, D.P.R. 16/09/77, n. 783.
Dopo l'avvenuta soppressione della bolla, torna obbligatoria l'emissione dello specifico documento relativamente al trasporto su strada di cose effettuate con motoveicoli e autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico superiore a 35 quintali; per conseguenza, anche l'obbligo del quale si sta trattando viene ad essere limitato ai trasporti in conto proprio eseguiti con veicoli che abbiano le seguenti caratteristiche:
- portata utile superiore a 30 quintali;
- peso complessivo superiore a 35 quintali.
Il D.P.R. 56/1978 prevede per il trasporto delle merci su strada per conto terzi soggette al regime tariffario, l'emissione della lettera di vettura, il cui obbligo permane anche dopo l'eliminazione della bolla di accompagnamento; pertanto sarà necessaria l'emissione di un documento conforme a quello approvato con decreto ministeriale (v. allegato al D.M. 22/12/1982, come modificato ed integrato dal D.M. 07/12/83).