Trasporto tra sedi e cantieri
La problematica dei trasporti dalla sede principale ai cantieri è molto simile a quella esaminata precedentemente. Infatti anche per tali trasporti, condizione necessaria per non dover procedere all'emissione di documenti di accompagnamento è l'avvenuta comunicazione all'Ufficio I.V.A. di apertura dei cantieri.
Necessita pertanto determinare cosa si intende per cantiere e conseguentemente quando è necessario osservare gli obblighi di cui all'art. 35 del D.P.R. 633/72. A tal fine la R.M. n° 504567 del 18.2.1974 chiarisce che gli obblighi di comunicazione devono essere osservati per le unità operative nell' ambito delle quali si concretizzano riscossioni di denaro e/o movimenti di materiali.
Non va comunque dimenticato che il cantiere resta comunque una struttura occasionale di esercizio dell'attività d'impresa e pertanto sarà opportuno valutare caso per caso se procedere alla comunicazione di apertura all' Ufficio I.V.A. in considerazione della dimensione e durata dello stesso.
La Commissione Tributaria Centrale, Sez. XI, con decisione n° 7353 dell'1/10/1986, ha ritenuto necessaria la comunicazione di apertura di un cantiere edile per la costruzione di due palazzine.