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La scheda carburante

Per ciascun veicolo a motore, utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte e della professione, deve essere predisposta la scheda carburante. Il veicolo deve essere intestato al soggetto passivo d'imposta ovvero posseduto a titolo di noleggio, leasing, comodato e simili.

La scheda deve essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione (benzina normale, verde o super; miscela di carburante e lubrificante; gasolio, gas metano o GPL) effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione. Essa costituisce:

• Un documento valido sia per la detrazione dell'IVA, sia per la documentazione del costo ai fini delle imposte sul reddito;

• Un'eccezione al principio generale secondo cui per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura

In tutti gli altri casi (ad esempio acquisti di lubrificanti, di carburante destinato a motori fissi quindi non destinato all'autotrazione, o di acquisti effettuati fuori degli impianti stradali di distribuzione)continua ad applicarsi la disciplina della fatturazione, a richiesta del cliente.


La predisposizione della scheda può essere a periodicità mensile o trimestrale; la scelta non è collegata a specifiche opzioni né al volume d'affari. La trimestralità della scheda ha infatti l'unico scopo di semplificare e ridurre il numero delle registrazioni da parte di contribuenti che nell'arco di un mese effettuano solo pochi rifornimenti.


La scheda deve contenere:

- gli estremi d'individuazione del veicolo (casa costruttrice, modello, targa o numero di telaio);

- il nome della ditta, la sua denominazione o ragione sociale, nome e cognome se trattasi di persone fisiche;

- il domicilio fiscale;

- il numero di partita IVA del soggetto acquirente il carburante;

- l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia per i soggetti domiciliati all'estero

Per i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, che hanno nominato un rappresentante fiscale, la scheda deve contenere gli estremi d'individuazione del veicolo, i dati identificativi del soggetto residente all'estero e del rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.

L'annotazione dei dati relativi al rifornimento di carburante deve essere effettuata dall'addetto alla distribuzione di carburante, il quale dovrà indicare sulla scheda dell'acquirente:

- la data del rifornimento;

- l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'IVA;

- la denominazione, ragione sociale o cognome e nome dell'esercente e l'ubicazione dell'impianto di distribuzione. Questi dati possono essere riportati anche con l'apposizione di un timbro;

- la firma per convalida della regolarità dell'operazione d'acquisto.



Non è necessario indicare il tipo e la quantità di carburante acquistato; tuttavia, prima di registrare la scheda nel libro degli acquisti l'intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell'esercizio d'impresa, deve annotare sulla scheda il numero di chilometri che si può rilevare, alla fine del mese o del trimestre, dal contachilometri esistente nel veicolo.

Non si tratta quindi di dichiarare i chilometri percorsi, ma semplicemente di rilevare, e di riportare sulla scheda, lo scostamento dalla rilevazione precedente rispetto a quella relativa al periodo considerato. Tale obbligo non sussiste per gli esercenti arti o professioni.

Il gestore dell'impianto stradale di distribuzione deve annotare l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili e delle operazioni esenti entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate e con riferimento a tale giorno.

L'acquirente deve numerare le schede carburanti ed annotarle nel registro acquisti anteriormente alla liquidazione periodica ovvero alla dichiarazione annuale nella quale fa valere il diritto alla detrazione della relativa imposta